Cassazione Penale, Sentenza n. 16815/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Schirò era stato condannato per impossessamento in concorso (furto) di materiale appartenente a RFI spa, sottratto dall'impianto ferroviario di Signa previa rottura della recinzione, insieme ai correi Marziano e Del Monte. Ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) nullità per omissione nell'intestazione della sentenza della menzione della recidiva presente nel decreto di citazione; (2) vizio di motivazione per aver fondato la condanna sul riconoscimento de visu dai testimoni immediatamente dopo i fatti; (3) mancata assunzione di una prova decisiva (la ricognizione formale dei testimoni), che avrebbe garantito garanzie contraddittorie; (4) errata applicazione della legge penale nella valutazione delle circostanze attenuanti e rifiuto della sospensione condizionale della pena, nonostante fosse stata riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.; (5) intervenuta prescrizione e violazione dell'art. 27 comma 2 Cost. e del principio di non colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: l'omessa indicazione di elementi accessori dell'imputazione (come la recidiva) nell'intestazione della sentenza non comporta la nullità, poiché i fatti possono essere desunti dal complesso della decisione; la valutazione probatoria dei testimoni e il riconoscimento de visu erano adeguatamente motivati e costituiscono valutazione di merito non sindacabile in cassazione; la ricognizione personale non è prova 'decisiva' ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e, comunque, non era stata richiesta in sede di capitolazione delle prove; la decisione di escludere le attenuanti generiche e di negare la sospensione condizionale era fondata sui precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi di comportamento processuale, valutazioni di merito insindacabili in questa sede; le censure costituzionali sono inammissibili in cassazione e/o aspecifiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Aggravante richiamata nell'imputazione; la sentenza applica le norme sostanziali relative all'aggravamento del reato contestato.
Principio della concorrenza di persone nel reato: Schirò imputato in concorso con i correi per l'impossessamento del materiale.
Norma sul furto; la condanna è stata pronunciata sulla base delle fattispecie previste da questo articolo.
codice penale, art. 625 nn. 2, 5 e 7
Circostanze aggravanti del reato di furto ritenute nella contestazione originaria; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto nei termini contestati.
Circostanza attenuante riconosciuta in termini di equivalenza per la modestia del danno; ha inciso sulla quantificazione della pena ma non ha portato automaticamente al riconoscimento delle attenuanti generiche.
codice di procedura penale, art. 546, comma 3
La Corte ha applicato il principio secondo cui la mancanza od incompletezza del capo di imputazione (o di elementi accessori) non è automaticamente causa di nullità se i fatti possono essere dedotti dal complesso della decisione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d)
Definizione della "prova decisiva" ai fini del ricorso per cassazione: la ricognizione personale non rientra tra le prove che possono essere ritenute automaticamente decisive.
codice di procedura penale, art. 495, comma 2
Richiesta di ammissione di mezzi di prova in sede di capitolazione: la mancata richiesta della ricognizione in quella sede impedisce di dedurne ora la mancata assunzione come vizio decisivo.
Criteri indicativi per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte del merito deve motivare l'esclusione richiamando gli elementi ritenuti preponderanti (es. precedenti penali, comportamento processuale).
Costituzione, art. 27, comma 2
Principio invocato dal ricorrente (presunzione di non colpevolezza); la Corte ha osservato che la deduzione di violazione costituzionale è aspecifica e non è rimediabile tramite ricorso per cassazione, ma tramite questione di legittimità costituzionale.
codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Riferimento al principio dell'accertamento della colpevolezza; la Corte ha ritenuto la censura generica e aspecifica e quindi non esaminabile in cassazione.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di elementi accessori dell'imputazione nella intestazione della sentenza (es. recidiva) non comporta automaticamente la nullità se i fatti e le qualificazioni giuridiche risultano leggibili dal complesso della decisione.
- Il riconoscimento de visu da parte di testimoni oculari, effettuato in prossimità temporale dei fatti e corroborato da altre circostanze (p.es. intercettazione dell'auto, presenza nei luoghi), può essere ritenuto prova sufficiente dal giudice di merito; la rilevanza di tale valutazione è sostanzialmente insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La ricognizione personale non possiede di per sé lo status di "prova decisiva" ai fini del ricorso per cassazione e, se non richiesta in sede istruttoria (capitolazione delle prove), non può essere prospettata poi come elemento decisivo omesso.
- La concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di merito basata su elementi indicati dall'art. 133 c.p.; l'esistenza di precedenti penali e l'assenza di comportamenti processuali favorevoli possono giustificare l'esclusione delle attenuanti e la negazione della sospensione condizionale della pena.
- Le questioni di legittimità costituzionale o generiche violazioni di diritti fondamentali non possono essere efficacemente dedotte come motivo autonomo nella cassazione ordinaria quando non opportunamente specificate; talune deduzioni costituzionali devono essere sollevate davanti alla Corte Costituzionale o in modo specifico nel processo.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e motivati: censure vaghe o richieste di riconsiderazione di fatto senza indicare punti di diritto chiari sono spesso ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) se non è ravvisata assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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