Cassazione Penale, Sentenza n. 44026/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la proroga biennale del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis: primo motivo — censura di erronea applicazione degli artt. 41-bis, commi 2 e 2-bis, per mancanza di attualità e individualizzazione degli elementi che giustificano la permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata; secondo motivo — violazione del divieto di retroattività (art. 25 Cost., artt. 3 e 8 CEDU, art. 2 cod. pen. e disposizioni correlate) perché parte della pena relativa a reati ostativi era già stata espiata e le modifiche normative successive non potrebbero aggravare il trattamento esecutivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha confermato la legittimità della valutazione prognostica prevista dall'art. 41-bis (non richiesta certezza probatoria, ma ragionevole previsione fondata su elementi come ruolo nel clan, ampiezza e stabilità dei rapporti, operatività del sodalizio, colloqui e corrispondenza). Ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha richiamato note della DDA, della Dia e dell'Arma e fatti indicativi dell'attualità della pericolosità e della capacità di mantenere collegamenti. Sul secondo motivo ha confermato che le norme sull'esecuzione della pena possono operare in base al principio tempus regit actum salvo che la modifica sopravvenuta determini una trasformazione radicale della natura della pena; seguendo la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020 la disciplina dell'art. 41-bis e la regola della "pena unica" non violano il divieto di retroattività perché non trasformano la natura della pena in modo tale da incidere qualitativamente come l'esecuzione "fuori" vs "dentro" il carcere. Conseguentemente la proroga del regime 41-bis è stata confermata
Norme richiamate
richiesto il riscontro di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva
Consente un accertamento prognostico (non probatorio) per sospendere temporaneamente le ordinarie regole del trattamento; la valutazione può basarsi su condanne, procedimenti in corso, ruolo nel sodalizio e altri elementi di fatto
art. 41-bis, comma 2-bis Ord. pen.
si indica la verifica della 'capacità' di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, anche tenendo conto di alcuni parametri elencati: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari
Fornisce parametri non necessariamente cumulativi per valutare l'attualità della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente
art. 4-bis Ord. pen. (riferimento ai reati ostativi)
Individua i reati ostativi rispetto ai benefici e rileva, ai fini 41-bis, nella valutazione complessiva del trattamento esecutivo e nell'ipotesi di unificazione delle pene
art. 25 Cost.
divieto di applicazione retroattiva delle leggi penali che aggravano la pena
Principio di non retroattività che va valutato alla luce della distinzione tra norme sulle modalità esecutive (applicabili secondo tempus regit actum) e norme che trasformano la natura della pena; le norme esecutive possono applicarsi salvo che comportino una trasformazione sostanziale della libertà personale
sentenza Corte costituzionale n. 32/2020
distinzione tra normativa sopravvenuta che incide solo sulle modalità esecutive della pena e quella che opera una vera 'trasformazione' della pena con effetti non marginali sulla libertà personale
Imposta il test prognostico-comparativo per verificare se la normativa sopravvenuta incide in modo da vietare la retroattività; lascia margine di applicazione delle norme esecutive sopravvenute quando non trasformano radicalmente la pena
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione ai principi costituzionali sul trattamento della pena e la dignità del condannato; la Corte ritiene compatibile l'applicazione delle regole esecutive se non si determina una trasformazione della pena
artt. 3 e 8 CEDU
Principi sui divieti di trattamenti inumani/degradanti e sul diritto alla vita privata invocati dal ricorrente; la decisione ritiene che il regime 41-bis, come applicato e motivato, non integri una violazione di tali garanzie nella fattispecie
Riferimento al principio di irretroattività della legge penale sostanziale; la Corte distingue tra norme sostanziali e norme esecutive, ritenendo che queste ultime possano essere applicate secondo tempus regit actum salvo casi di trasformazione sostanziale della pena
Massime di principio
- La misura 41-bis si fonda su una valutazione prognostica: non è richiesta prova della responsabilità penale ma ragionevole previsione, basata su elementi concreti (ruolo nel clan, operatività del sodalizio, comunicazioni, procedimenti e condanne).
- La proroga del regime 41-bis può essere giustificata anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti quando permangono le condizioni di pericolosità che giustificarono l'applicazione originaria; il tempo trascorso da solo non esclude la capacità di mantenere collegamenti.
- Le norme sulle modalità di esecuzione della pena si applicano di norma secondo il principio tempus regit actum; tuttavia, non si possono applicare retroattivamente se la nuova disciplina comporta una trasformazione sostanziale e qualitativa della pena (test secondo Corte cost. n. 32/2020).
- La regola della 'pena unica' ai fini dell'applicazione o della proroga del 41-bis non contrasta automaticamente con il divieto di retroattività: va valutata la concreta incidenza sulla libertà personale e se si determina una trasformazione radicale della pena.
- In impugnazioni contro proroghe 41-bis il sindacato di legittimità è limitato: se la motivazione del giudice di sorveglianza è non apparente e fonda la decisione su dati sufficienti, la cassazione è chiamata a verificare violazioni di legge e non nuove valutazioni di merito.
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