Cassazione Penale, Sentenza n. 07450/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva più censure: (1) nullità della sentenza per violazione del diritto di partecipazione dell'imputato, sostenendo che la detenzione in Albania costituiva legittimo impedimento e che la Corte d'appello non aveva disposto la traduzione né garantito la partecipazione (anche in videoconferenza) né notificato adeguatamente i provvedimenti di rinvio; (2) nullità per omissione di notificazione del verbale del 30/5/2024 e per violazione del diritto di difesa per un errore di comunicazione della cancelleria che avrebbe indotto il difensore a non presenziare, determinando la sostituzione con difensore d'ufficio; (3) rigetto per inosservanza in primo grado di istanze di rinvio per impedimento del difensore dovuto a condizioni meteo avverse; (4) vizi nella valutazione del compendio probatorio e nella valutazione degli indizi (intercettazioni, dati di traffico e agganci celle), con contestata attribuzione di utenze non dimostrate e interpretazione forzata delle conversazioni; (5) doglianza sulla manifestata illogicità della motivazione; (6) illegittima esclusione delle attenuanti generiche ritenute penalizzanti l'esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la detenzione in Albania non risultava adeguatamente documentata fino alla data di discussione del 27/9/2024, per cui non sussisteva ostativo automatizzato al dibattimento; le omissioni notificate e le presunte irregolarità procedurali integravano, se del caso, nullità di regime intermedio sanate dalla mancata tempestiva impugnazione in udienza da parte della difesa; la mancata comunicazione al difensore della nuova data era irrilevante quando il rinvio era stabilito ad udienza fissa e il sostituto era nominato e l'ordinanza letta in udienza; le doglianze sulla valutazione probatoria erano generiche e non specificavano punti di rottura argomentativa o errori di diritto; la valutazione collegiale dei giudici di merito (doppia conforme) era congrua, avendo considerato intercettazioni, dati di traffico, localizzazioni e dichiarazioni testimoniali; l'esclusione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata con riferimento alla condotta processuale dell'imputato (opposizione all'acquisizione di atti e deposizione mendace della figlia a suo favore). Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata in relazione all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione; la Corte territoriale l'ha ritenuta applicabile per la pericolosità sociale dell'imputato
richiamato per la notifica della citazione all'imputato presso lo studio del difensore; la Corte ha ritenuto regolare l'instaurazione del contraddittorio con tale notifica
previsione della sostituzione del difensore di fiducia con difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto legittima la sostituzione e che la nomina del sostituto e la lettura dell'ordinanza in udienza rendessero superflua la comunicazione ulteriore al difensore assente
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato nelle doglianze sulla nullità per violazione del diritto di partecipazione; la Corte ha valutato se la documentazione provasse l'impedimento e se le nullità fossero state sanate
richiamato in relazione alle nullità e al diritto di partecipazione; la Corte ha analizzato la natura delle nullità e la sanabilità
invocato nella deduzione di nullità procedurali; la Corte ha esaminato gli addebiti procedurali e li ha ritenuti o generici o sanati
art. 180 e art. 182, comma 2, c.p.p.
richiamati in relazione alla sanabilità delle nullità di ordine generale a regime intermedio: la Corte ha confermato che tali nullità sono sanabili se non dedotte nei termini previsti
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto molte deduzioni generiche e non specifiche ai sensi di queste lett. e) e c)
richiamato nella critica alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia specificato errori nella valutazione argomentativa compiuta dai giudici di merito
menzionato dalla difesa con richiesta di accertamento di fatto; la Corte ha ritenuto la richiesta basata su deduzioni non documentate e non fondate per disporre un accertamento ex art. 603
art. 616 c.p.p. e art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
richiamati in relazione alla possibilità di aumento della sanzione per inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di una somma equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata in ordine alla determinazione delle spese e alla valutazione della responsabilità nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La detenzione all'estero può configurare legittimo impedimento a comparire, ma deve essere provata con documentazione tempestiva, autenticata e sufficiente fino alla data dell'udienza decisiva; documenti generici o non autenticati possono essere ritenuti insufficienti.
- L'omessa notifica dell'avviso di rinvio per legittimo impedimento è una nullità sanabile se non tempestivamente dedotta in udienza; dunque è essenziale sollevare eccezioni tempestivamente per preservarvi il profilo di invalidità.
- Quando il rinvio è fissato ad udienza predeterminata e il sostituto del difensore è stato nominato e l'ordinanza letta in udienza, la Corte ritiene che non sia necessaria una ulteriore comunicazione al difensore assente; il difensore ha l'onere di curare la propria rappresentanza o di interfacciarsi con il sostituto.
- Le censure sulla valutazione del materiale probatorio in cassazione devono essere specifiche e indicare punti determinanti di violazione di legge o gravi vizi logico-motivazionali; argomentazioni generiche o ripetitive sono dichiarate inammissibili.
- I dati di traffico telefonico, gli agganci di celle e le intercettazioni possono costituire prova valida se valutati nel complesso insieme ad altri elementi probatori e adeguatamente motivati dai giudici di merito; contestazioni isolate sull'attendibilità delle celle richiedono contestazione documentata e specifica.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario dimostrare una condotta processuale e personale meritevole; comportamenti riferibili a ostruzionismo o alla produzione di dichiarazioni false a discarico possono giustificare l'esclusione delle attenuanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07507/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07510/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07511/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07516/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07520/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07525/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →