Cassazione Penale, Ordinanza n. 11049/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'unico motivo deduceva contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto correttamente motivata dal primo giudice l'applicazione della recidiva contestata. La difesa sosteneva, in sostanza, che la valutazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva fosse viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze riproponevano censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale e ha ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non è arbitraria o manifestamente illogica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma posta a fondamento della condanna confermata nei precedenti gradi di giudizio; il testo non ne specifica il contenuto sostanziale, limitandosi a richiamarla come titolo del reato contestato.
Richiamato indirettamente dal riferimento alla recidiva contestata; la Corte lo considera nell'ambito del trattamento sanzionatorio, la cui applicazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla motivazione relativa alla recidiva non è ammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza evidenziare un effettivo vizio logico-giuridico della decisione.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità salvo che sia frutto di arbitrio o sia sorretta da motivazione manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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