Cassazione Penale, Ordinanza n. 05105/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi privi di specifica critica alla motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. Dalla motivazione emerge che l'impugnazione deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano formulate in modo meramente evocativo e generico, senza una concreta censura della decisione impugnata, che invece aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato e il suo sostanziale disinteresse per il processo penale.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche risultano tema del ricorso, ma la Corte non entra nel merito della loro concedibilità; si limita a rilevare che la censura era generica rispetto alla valutazione compiuta in appello.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che si limiti a evocare un vizio di motivazione o di violazione di legge senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche deve indicare specificamente gli elementi trascurati o travisati dal giudice di merito; non è sufficiente una contestazione astratta o assertiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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