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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25188/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen., perché la Corte d'appello ha omesso di notificare la fissazione dell'udienza al co-difensore avv. Luigi Leonardo Follieri (che aveva redatto i motivi di appello). L'omessa notifica è stata tempestivamente eccepita mediante conclusioni scritte presentate prima dell'udienza del 21/03/2023, ma la Corte non ha disposto una nuova notifica né ha motivato il mancato rinnovo, determinando, secondo il ricorrente, la nullità della decisione

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che vi era difesa congiunta (avv. Luigi Leonardo Follieri e avv. Aurelio Follieri), che la citazione dell'udienza era stata notificata solo all'avv. Aurelio Follieri e non all'avv. Luigi Leonardo Follieri, e che l'omessa notifica, nonostante la tempestiva eccezione, non è stata sanata con nuova notificazione. Questa omissione costituisce una nullità "a regime intermedio" che doveva essere rilevata prima della deliberazione. Poiché nel frattempo (1/11/2023) è intervenuta la prescrizione del reato commesso il 12/12/2009, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    L'omessa citazione del co-difensore integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione; la presenza in udienza dell'imputato o di altro difensore non fa venire meno la nullità

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamata unitamente all'art. 178 per rammentare le forme di nullità e le garanzie difensive: l'omessa notificazione ai difensori può determinare la nullità della decisione se non sanata

  • art. 336 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado (reato commesso il 12/12/2009); citata per individuare il fatto e la prescrizione intervenuta

Massime di principio

  • L'omessa notifica della fissazione dell'udienza al co-difensore costituisce una nullità a regime intermedio: va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado di giudizio
  • La presenza in udienza dell'imputato o di un altro difensore non è sufficiente a sanare l'omessa notificazione al co-difensore per il quale la citazione non è stata effettuata
  • Se l'eccezione sulla mancata notifica è tempestiva e la Corte non provvede a nuova notificazione, la decisione è viziata e può essere annullata
  • Se, tra il vizio processuale e la decisione di annullamento, interviene la prescrizione del reato, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio per estinzione del reato
  • Difensori: è essenziale verificare l'avvenuta notificazione delle comunicazioni processuali a tutti i difensori nominati e, in caso di omissione, eccepirla immediatamente e porre richiesta di rinnovo della notifica
  • Giudici: prima di decidere sul merito o confermare una sentenza, effettuare verifica formale delle notifiche ai difensori e motivare l'eventuale mancata rinnovazione

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