Cassazione Civile, Ordinanza n. 22668/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società dichiarata fallita aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso l’ammissione di crediti allo stato passivo del proprio fallimento, sostenendo di essere legittimata a impugnare i provvedimenti del giudice delegato, anche in caso di inerzia del curatore, e deducendo che l’interpretazione restrittiva dell’art. 98 l. fall. avrebbe violato gli artt. 3, 24 e 111 Cost., oltre agli artt. 1, 6 e 13 CEDU. Con i primi motivi ha censurato la negazione della propria legittimazione all’opposizione e alla contestazione dei crediti ammessi; con altri motivi ha riproposto le medesime doglianze in chiave costituzionale e convenzionale; con gli ultimi motivi ha contestato nel merito l’ammissione dei crediti, ma tali censure restavano assorbite dal difetto di legittimazione e comunque non erano state esaminate dal giudice di merito. Ha inoltre chiesto la rimessione degli atti alla Corte di giustizia UE, in modo generico e senza indicare specifiche norme unionale rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il fallito non è legittimato a impugnare i provvedimenti di ammissione dei crediti allo stato passivo, perché la disciplina speciale degli artt. 95, 98 e 99 l. fall. attribuisce tale facoltà solo ai soggetti espressamente indicati dalla legge e, in particolare, non comprende il fallito. Ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e le doglianze CEDU, osservando che il diverso trattamento non viola uguaglianza, difesa o giusto processo, dato il carattere endoconcorsuale del provvedimento. Ha dichiarato assorbiti i motivi sul merito dell’ammissione dei crediti e inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo; impugnazioni tipiche; legittimazione dei soggetti indicati dalla legge
la legittimazione a impugnare lo stato passivo è tassativa e non comprende il fallito; la disciplina speciale prevale sui principi generali sulla legittimazione sostitutiva
richiamato insieme all’art. 98 come parte della disciplina delle impugnazioni dello stato passivo
il fallito può chiedere di essere sentito
la facoltà di essere sentito non attribuisce al fallito una posizione di parte né un autonomo potere di azione o impugnazione
il curatore ha legittimazione esclusiva per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento; tale regola opera nei rapporti patrimoniali ma non deroga alla disciplina speciale delle impugnazioni dello stato passivo
art. 3 Cost.
la diversa disciplina non viola il principio di eguaglianza perché la posizione del fallito non è comparabile a quella dei creditori
art. 24 Cost.
il diritto di difesa non impone identici strumenti processuali per tutti i soggetti, specie in un procedimento endoconcorsuale
art. 111 Cost.
il giusto processo non esige che la tutela giurisdizionale sia accordata sempre con le medesime modalità e nella stessa misura
artt. 1, 6 e 13 CEDU
ritenute manifestamente infondate le censure convenzionali contro l’esclusione del fallito dall’impugnazione
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è inammissibile se non vengono indicate norme UE rilevanti né un effettivo dubbio interpretativo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come base formale dei motivi per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
ribadito che i rimedi contro lo stato passivo sono soltanto quelli tipici e spettano ai soggetti legittimati
art. 267 Trattato FUE
il rinvio alla Corte di giustizia richiede una questione interpretativa concreta su norme UE applicabili
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare la legittimazione all’impugnazione è disciplinata in modo speciale e tassativo: possono agire soltanto i soggetti espressamente previsti dalla legge, con esclusione del fallito.
- La possibilità per il fallito di essere sentito nel sub-procedimento di verifica dello stato passivo non equivale a riconoscergli la qualità di parte né un autonomo potere di azione o di impugnazione.
- La disciplina speciale delle impugnazioni dello stato passivo prevale sulle regole generali sulla legittimazione sostitutiva del fallito previste per le azioni patrimoniali del fallimento.
- L’esclusione del fallito dalle impugnazioni dello stato passivo non viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché il provvedimento di ammissione o esclusione dei crediti ha efficacia endoconcorsuale e non richiede identici strumenti di tutela per tutti i soggetti.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è inammissibile se è formulata in modo generico e non indica una specifica norma dell’Unione la cui interpretazione sia necessaria alla decisione.
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