Cassazione Penale, Ordinanza n. 05613/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata nei precedenti gradi di merito per un reato tributario consistente nella presentazione tardiva di una dichiarazione con indicazione di dati non veritieri, in un contesto di evasione d'imposta quantificata in euro 79.159,00. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la tardiva presentazione della dichiarazione dovesse valorizzarsi ai fini della non punibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul diniego dell'art. 131-bis c.p., osservando che la condotta successiva al reato, e cioè la tardiva presentazione della dichiarazione, può essere soltanto uno degli elementi di valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., ma non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento della particolare tenuità dell'offesa. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità perché la dichiarazione, pur tardiva, conteneva comunque dati non veritieri sulla ricostruzione dei redditi; tale apprezzamento di gravità dell'offesa è stato ritenuto non manifestamente illogico e quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per la condotta di evasione d'imposte tramite dichiarazione infedele/tardiva con dati non veritieri, ma dal testo non è possibile ricostruire con precisione la specifica fattispecie contestata oltre il riferimento all'articolo.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata alla luce di una considerazione complessiva della condotta; la mera tardiva presentazione della dichiarazione non basta, da sola, a fondare l'esclusione della punibilità.
i criteri di valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere rilevano anche ai fini del giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa, includendo la condotta susseguente al reato come elemento del giudizio globale.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
è richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale esclusione non è stata ravvisata.
Sezioni Unite Ubaldi
la condotta susseguente al reato può incidere nella valutazione della tenuità del fatto, sia come indice dell'entità del danno sia come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo, ma non è autonoma e decisiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la condotta successiva al reato può essere considerata nel giudizio complessivo di particolare tenuità, ma non è sufficiente da sola a imporre il riconoscimento della causa di non punibilità.
- Il giudice di legittimità non può sovrapporre una diversa valutazione di merito a quella del giudice territoriale quando la motivazione sull'esclusione della particolare tenuità sia congrua e non manifestamente illogica.
- La presenza di una dichiarazione tardiva non esclude automaticamente la gravità dell'offesa se il contenuto resta non veritiero o comunque incompatibile con i dati accertati dall'amministrazione finanziaria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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