Cassazione Penale, Ordinanza n. 31951/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo le doglianze generiche, meramente riproduttive e dirette a ottenere un riesame di merito non consentito in sede di legittimità, oltre che incompatibili con l'orientamento consolidato in materia di vincolo della continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Sassari del 14 febbraio 2025, emessa in materia di applicazione del vincolo della continuazione ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p. Il ricorrente deduceva un'unica doglianza, lamentando asserite carenze motivazionali del provvedimento impugnato e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione nel merito della propria posizione. La Corte rileva però che le censure erano sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal GIP, senza una critica specifica e puntuale delle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza, e che la prospettazione difensiva risultava in contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla continuazione.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base del vincolo della continuazione tra reati, la cui applicazione è stata oggetto del ricorso e ritenuta conforme ai principi consolidati.
Norma richiamata per il procedimento di applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte la menziona come quadro normativo dell'impugnazione, senza ravvisare vizi nell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in tema di continuazione non è sufficiente riproporre censure già esaminate dal giudice di merito: occorre una critica specifica e puntuale delle ragioni decisive poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- La doglianza che si risolva in una richiesta di nuovo vaglio del merito della posizione dell'imputato è inammissibile in sede di legittimità, se non si confronta con la motivazione dell'ordinanza e con gli elementi processuali valorizzati dal giudice.
- In materia di applicazione del vincolo della continuazione, la Cassazione ribadisce la rilevanza dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, sicché sono inammissibili ricorsi che prospettino letture ermeneutiche incompatibili con tale indirizzo senza offrire argomenti specifici di dissenso.
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