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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18671/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata dei carichi pendenti e del pagamento effettuato dalla società contribuente, rilevando che il provvedimento estintivo era consequenziale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato le spese di lite, valorizzando la comune volontà delle parti e la documentazione attestante gli oneri sostenuti per la definizione agevolata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui era stato recuperato a tassazione l'importo dell'IVA detratta dalla società contribuente per fatture e una nota di credito ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La società aveva applicato il regime del reverse charge, integrando le fatture emesse da una società polacca domiciliata in Italia presso altra società cessata. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non provato che la contribuente non sapesse né potesse sapere di partecipare a una frode fiscale. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma dal testo dell'ordinanza non emergono i singoli contenuti di tali motivi; emerge invece che, prima dell'adunanza camerale, l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto che la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e aveva versato gli importi dovuti.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base formale delle fatture emesse dalla società estera, nel contesto della ricostruzione fattuale dell'accertamento

  • art. 6 del d.l. n. 193/2016

    richiamato quale disciplina della definizione agevolata dei carichi pendenti che ha condotto alla rinuncia al ricorso e alla cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando una parte aderisce a una definizione agevolata dei carichi pendenti e risulta il pagamento degli importi dovuti in relazione all'atto impugnato, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione del giudizio può essere pronunciata in presenza di un comportamento processuale e documentale univoco che attesti la definizione della pretesa tributaria oggetto di causa.
  • In caso di estinzione conseguente a definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate ove emerga la comune volontà delle parti e la definizione sia intervenuta per effetto di una procedura prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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