Cassazione Penale, Ordinanza n. 22767/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per detenzione/cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo ha chiesto, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio e la riqualificazione del fatto nella forma di lieve entità ex art. 73, comma 5, sostenendo che la concreta offensività della condotta fosse minore. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si risolve in censure di merito, volte a ottenere una rivisitazione del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito ed è anche sostanzialmente reiterativo delle doglianze già dedotte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sulla non riconducibilità del fatto alla ipotesi lieve fosse analitica e non illogica: sono stati valorizzati la pluralità delle sostanze stupefacenti smerciate, il numero degli acquirenti, la destinazione della sostanza alla reimmissione sul mercato e, complessivamente, il ruolo dell'imputata al centro di una rilevante attività di traffico, con connotazione non occasionale e allarmante del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la fattispecie incriminatrice per la quale l'imputata era stata condannata in appello; la Corte di cassazione non ne ridiscute la configurabilità, ma rileva che il ricorso tendeva a una rivalutazione del fatto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché a quantità e qualità delle sostanze; nel caso concreto la Corte ha escluso tale qualificazione per la gravità complessiva della condotta.
Regola la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito; il ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova è inammissibile.
- La richiesta di riqualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti impone una valutazione complessiva della condotta, considerando mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre a quantità, qualità e purezza della sostanza.
- La lieve entità non può essere riconosciuta quando gli elementi fattuali dimostrino una attività non occasionale, articolata e inserita in un traffico di droga significativo, con pluralità di sostanze, pluralità di acquirenti e destinazione della sostanza alla reimmissione sul mercato.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se non è illogica o manifestamente carente; il semplice dissenso valutativo della parte ricorrente non basta a fondare l'accoglimento del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
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