Cassazione Penale, Ordinanza n. 09844/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati per una condotta violenta posta in essere, secondo la prospettazione difensiva, come reazione a un comportamento ritenuto persecutorio e a presidio di beni oggetto di procedura esecutiva. Nei ricorsi si riproponevano censure già esaminate e respinte in appello: deduzione dell'esimente dell'art. 59 c.p., anche nella forma putativa; richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per la asserita scarsa offensività dei fatti; domanda di attenuanti generiche, in particolare negata a una delle imputate e ritenuta non meritevole per altri due in ragione dei precedenti penali e dell'assenza di elementi favorevoli; censura sulla mancata concessione di pene sostitutive a due imputati, ritenuta proposta in modo generico e comunque ostata da una prognosi negativa fondata sul curriculum criminale. La difesa evidenziava inoltre che in sede civile la procedura esecutiva era stata annullata dalla Cassazione civile, ma tale profilo veniva ritenuto irrilevante rispetto alla valutazione penale, poiché la Corte di appello aveva comunque escluso l'immediatezza della reazione rispetto al provvedimento giudiziario da eseguire.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo che le doglianze fossero una mera riproposizione di censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello. È stata ritenuta corretta l'esclusione dell'esimente putativa di cui all'art. 59 c.p., così come il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche per alcuni imputati e delle pene sostitutive per due di essi. È stato inoltre affermato che l'esito del parallelo giudizio civile non incideva sulla decisione penale, poiché la condotta violenta era comunque priva del requisito dell'immediatezza rispetto al provvedimento giudiziario eseguito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 59 c.p.
L'esimente può operare anche nella forma putativa, ma nel caso concreto è stata correttamente esclusa dalla Corte di appello.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della reiterazione e gravità dei fatti contestati, incompatibili con una scarsa offensività.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate ad alcuni imputati per la presenza di precedenti penali e per l'assenza di elementi positivi valorizzabili.
art. 58 e ss. c.p.
Le pene sostitutive sono state escluse per la formulazione generica della richiesta e per la prognosi negativa desunta dal curriculum criminale dei richiedenti.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono nella mera riproposizione di censure già specificamente confutate dalla sentenza di appello, senza offrire un reale confronto critico con la motivazione impugnata.
- L'esimente putativa ex art. 59 c.p. deve essere esclusa quando il giudice di merito abbia logicamente accertato l'insussistenza dei presupposti fattuali dell'errore invocato, specie se la reazione violenta non presenti i requisiti di attualità o immediatezza rispetto alla situazione dedotta.
- La particolare tenuità del fatto non è compatibile con condotte reiterate e gravi, poiché la valutazione ex art. 131-bis c.p. richiede una offensività complessivamente modesta, non ravvisabile in presenza di un disvalore significativo del fatto.
- Le attenuanti generiche e le pene sostitutive presuppongono una valutazione positiva della personalità dell'imputato e della prognosi trattamentale; la presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli possono legittimamente condurre al loro diniego.
- L'esito di un parallelo giudizio civile non vincola il giudizio penale quando la valutazione penalistica si fonda su autonomi profili fattuali e giuridici, quali l'assenza di immediatezza della reazione rispetto al provvedimento contestato.
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