Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15354/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per IRAP relativa all'anno d'imposta 2010. In primo grado la CTP di Roma accoglieva il ricorso e annullava la cartella; in appello il contribuente contestava soltanto la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, mentre l'Ufficio proponeva appello incidentale sostenendo la tempestività della notifica della cartella. La CTR del Lazio rigettava sia l'appello principale sia quello incidentale. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992 e dell'art. 111 Cost., per avere la CTR confermato la compensazione delle spese del primo grado senza adeguata motivazione. La tesi del ricorrente era che la motivazione richiamata dai giudici di merito fosse tautologica e fondata su un elemento privo di rilevanza giuridica ai fini della regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che la motivazione della compensazione delle spese deve evitare formule stereotipate o ragioni illogiche o erronee, dovendo il sindacato di legittimità verificare in negativo la non illogicità della giustificazione adottata. Nel caso concreto, la CTR aveva recepito la motivazione della CTP, fondata sul solo fatto che la prescrizione si era maturata da 16 giorni rispetto alla notifica della cartella: circostanza ritenuta logicamente e giuridicamente irrilevante rispetto all'esito del giudizio e alla regolazione delle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992

    primo comma e secondo comma

    Richiamato quale parametro per la regolazione delle spese nei giudizi tributari; la Corte censura la conferma della compensazione in assenza di motivazione idonea.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno dell'esigenza di adeguata motivazione del provvedimento di compensazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma che la compensazione delle spese richiede ragioni non illogiche né erronee e che il sindacato di legittimità verifica la tenuta logica della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione di legge relativa alla compensazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel contesto del sindacato di legittimità sulla motivazione, alla luce della riduzione al minimo costituzionale.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    Citato per spiegare la novella dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, pur rimessa a un potere discrezionale del giudice, deve essere sorretta da una motivazione concreta, non stereotipata e soprattutto logicamente pertinente rispetto all'esito della controversia.
  • Ai fini del controllo di legittimità sulla compensazione delle spese, la Corte verifica che le ragioni poste dal giudice di merito non siano illogiche o erronee; in difetto, si configura violazione di legge.
  • È censurabile la motivazione che fondi la compensazione su circostanze prive di rilevanza giuridica o comunque non idonee a giustificare la deroga al principio di soccombenza.
  • Il mero richiamo adesivo alla motivazione del primo giudice non è sufficiente se quest'ultima non esprime una ragione idonea e specifica per la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.