Cassazione Penale, Sentenza n. 01933/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia del 12/08/2025 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare (custodia cautelare in carcere) con gli arresti domiciliari in relazione a plurimi episodi di trasporto e detenzione di cocaina (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge (art. 310 c.p.p.) e vizio della motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel richiamare il pericolo di fuga sulla base di condotte del coimputato evaso, nonché nel ritenere rilevante il periodo di latitanza rispetto al successivo rispetto delle prescrizioni domiciliare. Ha inoltre contestato la valutazione circa l'appartenenza a un gruppo criminale e la mancata considerazione del carattere meramente corrieristico del suo ruolo e delle dichiarazioni ammissive/ative rese (affermazioni che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato la sua volontà di recidere i legami con i correi e fornito riscontri ai fatti contestati).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Venezia avesse adeguatamente motivato la decisione e che non sussistessero evidenti illogicità risultanti dal testo dell'atto impugnato. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, affermando che non è possibile rinnovare la valutazione degli elementi di fatto né rivedere la valutazione degli indizi. Ha considerato significativo l'esito della sentenza di condanna in primo grado (pena di 4 anni, 4 mesi e 20 giorni) sui fatti alla base della custodia cautelare e ha ritenuto che il mero rispetto delle prescrizioni domiciliari non basti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. La Corte ha quindi confermato la congruità della valutazione del Tribunale circa la persistenza della pericolosità sociale e la mancata produzione di dichiarazioni etero-accusatorie complete. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con riferimento all'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017). Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per qualificare il tipo di impugnazione (lett. b) ed e)) e per ricordare i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari.
Richiamata dalla difesa in relazione al vizio della motivazione; la Corte ha però ritenuto che non sussistesse la manifesta illogicità o omissione motivazionale dedotta.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che disciplina i reati di cui è imputato il ricorrente (traffico e detenzione di stupefacenti); la gravità e la sussistenza dei fatti ai fini cautelari è stata ritenuta confermata anche dalla condanna di primo grado.
Norma che dispone sulla pronuncia di inammissibilità del ricorso e sulle conseguenze economiche; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, trovando giustificazione, l'aumento della sanzione pecuniaria.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Norma che consente di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; qui esercitata dalla Corte per quantificare la somma in euro 3.000 in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma dispositiva sugli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; richiamata per l'esecuzione dei relativi adempimenti formali.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della legalità e della logicità della motivazione: non è consentita una nuova valutazione degli elementi di fatto o degli indizi.
- La mera osservanza delle prescrizioni durante una detenzione domiciliare non è di per sé sufficiente ad escludere la persistenza delle esigenze cautelari; tale valutazione richiede elementi nuovi e significativi.
- Una sentenza di condanna in primo grado che conferma la sussistenza dei fatti alla base della misura cautelare costituisce un elemento rilevante e può rafforzare la necessità della custodia cautelare.
- Argomentazioni già esaminate e decise nei precedenti provvedimenti cautelari non costituiscono novità e non possono essere riproposte per rimettere in discussione la misura, salvo che non venga addotto un elemento realmente nuovo.
- Le ammissioni o dichiarazioni del detenuto che non assumono carattere completo, specifico e circostanziato come dichiarazioni etero-accusatorie non necessariamente riducono la pericolosità o la rilevanza cautelare attribuita dall'autorità giudicante.
- Per impugnare con efficacia una misura cautelare in cassazione occorre denunciare violazioni di norme specifiche o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione riscontrabile nel testo del provvedimento impugnato.
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