Cassazione Penale, Sentenza n. 27471/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta da reato societario (art. 223, comma 2, n.1, legge fall.) in relazione a false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), contestando l'iscrizione al bilancio 2016 delle partecipazioni al valore di costo senza adeguate svalutazioni nonostante la situazione finanziaria deteriorata delle controllate. Sosteneva di essersi attenuto ai principi contabili nazionali e internazionali, che la svalutazione va effettuata solo per perdite durevoli e che esisteva un piano di risanamento; contestava inoltre il nesso causale tra le presunte false comunicazioni e il fallimento (sottolineando che l'istanza di fallimento era stata depositata prima dell'approvazione del bilancio) e negava il dolo, criticando l'uso di messaggi di posta elettronica come prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla luce dei dati oggettivi e della gravità della situazione economico-patrimoniale delle partecipate, il ricorso al criterio del costo per le partecipazioni era inadeguato e sussisteva l'obbligo di rettifica/svalutazione. Ha inoltre ritenuto che il nesso causale richiede solo che la falsa comunicazione abbia concorso ad aggravare il dissesto (non essere unica causa) e che le condotte successive possano influire sull'evento. Sull'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato, anche alla luce di messaggi email che confermavano l'inattendibilità del piano di risanamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di euro 3.600,00 per la parte civile, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare (bancarotta per reato societario)
La fattispecie comprende anche i casi in cui l'amministratore espone dati non veri nel bilancio per occultare perdite e consentire la prosecuzione dell'attività; è sufficiente che la condotta abbia concorso ad aggravare il dissesto, non che sia l'unica causa.
art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali)
Rileva la presentazione nel bilancio di valori non corrispondenti al vero; l'uso improprio del criterio del costo per partecipazioni che avrebbero dovuto essere valutate secondo il metodo del patrimonio netto può integrare il fatto.
art. 40 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiamato rispetto alla responsabilità degli amministratori e al concorso di azioni nella produzione dell'evento.
art. 41 cod. pen. (nesso di causalità e concorso di cause)
Il nesso eziologico non è escluso dalla preesistenza di altre cause efficaci; rilevano condotte che, pur successive, aggravano il dissesto.
Riforma della fattispecie di bancarotta da reato societario che ha configurato il dissesto come evento del reato e chiarito la disciplina del concorso di cause.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 36012 del 14/07/2022, Santi)
Principi richiamati in tema di criteri di valutazione delle partecipazioni (preferibilità del metodo del patrimonio netto per controllate/collegate e obbligo di rettifica se perdita durevole).
Massime di principio
- La scelta del criterio di valutazione delle partecipazioni non è solo una questione contabile: se il criterio adottato (es. costo) nasconde perdite durevoli e impedisce una rappresentazione veritiera del patrimonio, può integrare una fattispecie penale se ciò concorre ad aggravare il dissesto.
- La responsabilità penale per false comunicazioni sociali/bancarotta da reato societario richiede consapevolezza della non veridicità delle rappresentazioni e dell'effetto occultante; prove documentali contemporanee (es. email, piani interni) possono essere valorizzate per dimostrare il dolo.
- Il nesso causale tra la falsa rappresentazione e il fallimento si realizza anche se la condotta ha solo contribuito ad aggravare uno stato di dissesto già in atto: non è necessario che la condotta sia l'unica causa del fallimento.
- I piani di risanamento e le valutazioni previsionali devono essere concreti e ragionevolmente realizzabili per giustificare il mancato adeguamento di valori di bilancio; piani meramente aleatori non escludono l'obbligo di svalutazione.
- In cassazione la rivalutazione della prova è limitata: le contestazioni che chiedono una diversa lettura dei fatti sono generalmente inammissibili se non si indicano vizi logici o travisamenti specifici della motivazione.
- Diversi amministratori possono essere giudicati in modo non uniforme per responsabilità personale: l'esistenza di giudicati favorevoli nei confronti di altri non invalida automaticamente la condanna di un singolo componente del CdA.
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