Cassazione Civile, Ordinanza n. 25128/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un autoveicolo. Dopo il furto del mezzo, poi ritrovato e rientrato nella disponibilità della concedente, era stato emesso decreto ingiuntivo nei confronti dell’utilizzatrice e del fideiussore per il pagamento di somme pretese a titolo di risarcimento/dovuto contrattuale a seguito della risoluzione anticipata. In opposizione, i debitori contestavano il quantum e soprattutto il titolo della pretesa, sostenendo che il contratto si fosse già risolto per effetto della clausola contrattuale che disciplinava il furto, e quindi non per inadempimento; deducevano inoltre che la concedente avesse prima emesso una nota di credito per il sinistro e poi mutato impostazione invocando la risoluzione per inadempimento, chiedendo canoni, spese, penale e somme già incassate in compensazione, nonché la riduzione della penale. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo operante la risoluzione per inadempimento e legittima la pretesa della concedente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte: violazione delle clausole contrattuali e degli artt. 1453, 1456 e 1353 c.c.; nullità della sentenza per omessa motivazione; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato defalco del ricavato dalla vendita; motivazione apparente sulla stima del valore di mercato del veicolo; omessa pronuncia sulla riduzione ad equità della penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, una volta dichiarata la risoluzione del contratto per effetto della clausola contrattuale relativa al furto e portata a conoscenza dell’utilizzatrice, gli effetti risolutivi si erano già cristallizzati e non potevano essere unilateralmente neutralizzati dalla concedente per far rivivere il contratto e poi invocare una successiva risoluzione per inadempimento. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 condizioni generali di contratto
la clausola disciplinava gli effetti del furto e, una volta esercitata, determinava la risoluzione di diritto del contratto.
art. 12 condizioni generali di contratto
la clausola è stata invocata dalla concedente come base della successiva risoluzione per inadempimento e della pretesa di canoni, spese e somme residue.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla risoluzione per inadempimento.
richiamato dai ricorrenti per la clausola risolutiva espressa.
richiamato dai ricorrenti nella prospettazione sulla qualificazione della clausola come condizione risolutiva.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.
art. 111 Cost.
richiamato, in combinato con l’art. 132 c.p.c., sul requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
richiamato per l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al defalco del valore del bene venduto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato nel giudizio di legittimità per censurare l’assertività delle deduzioni non adeguatamente autosufficienti.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing, quando le parti abbiano pattuito una disciplina specifica degli effetti del furto o dell’impossibilità sopravvenuta, occorre distinguere tale evento dall’inadempimento dell’utilizzatore: la diversa causa di scioglimento incide sui diritti e sugli obblighi conseguenti.
- Una volta che la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva sia giunta a conoscenza della controparte, la risoluzione si produce e i relativi effetti si cristallizzano; tali effetti non sono unilateralmente revocabili dalla parte che li ha determinati, salvo i profili restitutori e risarcitori già conseguenti alla risoluzione.
- Il giudice di merito non è vincolato dalla qualificazione giuridica data dalle parti o dal primo giudice, ma deve comunque rispettare l’oggetto del giudizio, senza introdurre nuovi fatti o alterare petitum e causa petendi.
- In sede di legittimità, le censure sulla motivazione e sulla qualificazione di una clausola devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente; non è sufficiente un richiamo assertivo agli atti del merito.
- Se la censura principale incide sul titolo della pretesa creditoria e sulla stessa legittimità della risoluzione, le ulteriori doglianze su quantificazione del credito, vendita del bene e riduzione della penale possono restare assorbite.
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