Cassazione Civile, Ordinanza n. 05478/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Più soggetti convennero in giudizio il promotore finanziario che aveva ricevuto da loro somme di denaro e la compagnia assicurativa per cui egli operava, chiedendo la restituzione delle somme asseritamente consegnate e poi appropriatamente trattenute dal promotore. In primo grado il giudice accolse la domanda solo nei confronti del promotore, rigettandola verso le società assicurative. In appello gli attori chiesero di affermare la responsabilità solidale della compagnia originariamente convenuta e della società che aveva assunto la precedente mandataria, ma la Corte d'appello respinse il gravame ritenendo decisivo che gli appellanti non avessero depositato in secondo grado la documentazione che in citazione assumevano prodotta in primo grado; secondo la Corte territoriale, in mancanza di quei documenti non vi era neppure un principio di prova circa la consegna fraudolenta delle somme al promotore, né quindi base probatoria per estendere la responsabilità alle società. Con il ricorso per cassazione gli originari attori denunciarono violazione dell'art. 116 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che la Corte d'appello non aveva valorizzato le prove testimoniali, dalle quali sarebbe emersa la sottoposizione del promotore al controllo dell'agenzia locale e della compagnia, nonché l'addebitabilità alla compagnia del comportamento fraudolento del promotore e l'affidamento dei terzi sull'apparenza di preposizione. Le controricorrenti eccepirono anche l'inammissibilità per asserita incongruenza delle firme in procura e l'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso, eccezioni respinte dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalle controricorrenti: quanto alla procura, ha osservato che, in assenza di querela di falso, non vi erano ragioni per dubitare dell'autenticità delle firme; quanto al deposito, ha reputato tempestivo il ricorso in quanto spedito entro il termine previsto. Nel merito, però, ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in termini non più compatibili con l'attuale art. 360, n. 5, c.p.c. e, soprattutto, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La decisione d'appello si fondava infatti sulla mancanza, in atti, persino di un principio di prova della consegna delle somme al promotore; le censure relative alla sua apparente preposizione o all'affidamento dei terzi erano quindi irrilevanti, poiché presupponevano una prova che la Corte territoriale aveva ritenuto mancante. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese in favore delle controricorrenti ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso evocava la violazione del criterio di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione e tendeva a una nuova valutazione del merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione è stato richiamato in modo non più consentito dalla formulazione vigente; non può essere usato per ottenere un riesame del merito o per sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
La trattazione è stata fissata con il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 134, co. 5, disp. att. c.p.c.
È stato utilizzato per affermare la tempestività del deposito del ricorso spedito a mezzo posta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare un terzo giudizio di merito o per far riesaminare le prove in modo alternativo rispetto al giudice di appello.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di un principio di prova su un fatto costitutivo della domanda, diventano irrilevanti le censure relative a profili ulteriori che presuppongono proprio quel fatto non provato.
- In difetto di querela di falso, non sono normalmente superabili in sede di legittimità le firme autenticate apposte in procura, se non emergono elementi idonei a metterne in discussione la genuinità.
- La mancata riproduzione in appello della documentazione ritualmente prodotta in primo grado può legittimare il rigetto dell'impugnazione per carenza probatoria, secondo il principio richiamato dalla Corte territoriale.
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