Cassazione Penale, Sentenza n. 21158/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Spano era stato condannato in primo grado e in appello per false o omesse dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza (art. 7 d.l. n.4/2019) e per indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Ha proposto ricorso per cassazione sollevando quattro motivi: 1) carenza dell'elemento soggettivo per l'art. 7 d.l. n.4/2019 (contestando la sussistenza del dolo specifico e la conoscenza degli obblighi di segnalazione); 2) violazione del principio di specialità/ne bis in idem e art. 15 c.p. per aver subito anche la condanna ai sensi dell'art. 316-ter c.p., cioè contestazione di concorso apparente di norme; 3) omissione di motivazione sulla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche eccessivo aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi all'elemento soggettivo (1) e alla mancata motivazione su art. 131-bis (3), ritenendoli infondati o generici. Ha invece accolto il secondo motivo, constatando che tra l'art. 7 d.l. n.4/2019 e l'art. 316-ter c.p. sussiste un rapporto di specialità che impedisce la duplice condanna per il medesimo fatto; conseguentemente ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente al capo 2 (art. 316-ter) perché il fatto non sussiste ed ha eliminato l'aumento di pena relativo (mesi 3, ridotti a 2 per il rito). Ha inoltre rideterminato la pena per il residuo reato del capo 1 (art. 7 d.l. n.4/2019) in anni 1 e mesi 4 di reclusione. Il quarto motivo è stato respinto nella parte relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre la censura sull'aumento per continuazione è stata assorbita dalla declaratoria di specialità e dall'annullamento del capo 2. Il ricorso è rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
Fattispecie speciale che sanziona le omesse o false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la Corte la considera dotata di dolo specifico e di un apparato sanzionatorio più severo rispetto alle norme generali sulla indebita percezione di erogazioni pubbliche
Sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto che, per il caso concreto, l'art. 7 d.l. n.4/2019 sia norma speciale rispetto a questo articolo e pertanto escluda la duplice condanna per la stessa condotta
Richiamato nel dibattito giurisprudenziale come norma affine sulla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni; la giurisprudenza di legittimità tende a distinguere l'art. 7 d.l. n.4/2019 dalle fattispecie orientate all'attività economica privata
Principio di specialità utilizzato per evitare duplicazione di sanzioni quando una disposizione speciale disciplina la stessa condotta più gravemente; la Corte lo applica per escludere concorso con art. 316-ter c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che l'onere probatorio spetta all'imputato e che la richiesta può essere implicitamente respinta se la motivazione della sentenza contiene elementi ostativi (es. precedenti, gravità)
Riguarda il dolo e l'errore di diritto; la Corte afferma che l'errore sulla legge penale, rispetto alle obbligazioni di dichiarazione previste dall'art. 7, non esclude automaticamente il dolo
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e e))
Norme processuali riguardanti i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato i motivi basati su questi profili rigettando o accogliendo in relazione alla specificità delle censure
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Riferito alle questioni di motivazione dell'appello; la Corte ha ritenuto generica la censura sull'omessa motivazione quando non sono indicati elementi specifici a sostegno dell'istanza di non punibilità
art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al devoluto d'appello; la Corte ha ritenuto che la richiesta di tenuità sia stata implicitamente valutata e rigettata alla stregua della motivazione complessiva
Massime di principio
- Quando una legge speciale (qui art. 7 d.l. n.4/2019 sul reddito di cittadinanza) disciplina e sanziona specifiche false o omesse dichiarazioni, essa può prevalere su norme generali come l'art. 316-ter c.p.: applicare il principio di specialità evita la duplicazione di condanne per la stessa condotta
- L'ignoranza o l'errore sulla disciplina che regola i requisiti del reddito di cittadinanza non esclude automaticamente il dolo richiesto dall'art. 7: il giudice valuta se l'obbligo di segnalazione era di immediata percezione e non criptico
- La richiesta di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede che il ricorrente indichi elementi concreti a sua difesa; il giudice può rigettarla implicitamente quando la motivazione evidenzia elementi ostativi come precedenti penali o gravità del fatto
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è in larga misura di merito: la Cassazione sindaca la legittimità della motivazione ma non sostituisce l'apprezzamento del giudice del merito quando questo sia coerente e non irrazionale
- In difese analoghe, conviene contestare specificamente la sussistenza dell'elemento soggettivo fornendo elementi probatori sull'inesistenza del dolo specifico o sull'errore evitabile, e proporre elementi concreti per la tenuità quando si invoca l'art. 131-bis
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21126/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21127/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21128/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21129/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21131/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21132/2026 del 09/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →