Cassazione Penale, Sentenza n. 2177/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna per omicidio colposo. Il ricorso contestava che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere mancante il nesso causale tra la condotta omissiva dell'imputato (mancata verifica e segnalazione del funzionamento delle luci di sicurezza e omessa delimitazione dell'area di scarico) e l'investimento mortale del motociclista CONTI, sostenendo che le prove raccolte (assenza di lampeggianti, mancanza di segnalazione, condizioni meteorologiche avverse e orario trafficato) dimostravano la prevedibilità e prevenibilità dell'evento e che la velocità del motociclista non costituiva evento eccezionale tale da interrompere il nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello sulla insussistenza del nesso causale, rilevando che non era spiegato in che modo la condotta del motociclista potesse costituire fattore eccezionale idoneo a interrompere il rapporto di causalità e che non erano state adeguatamente valorizzate le condizioni del luogo e del sinistro (pioggia, scarsa visibilità del pianale retrattile, assenza di segnalazione/luci). Ha altresì osservato che la Corte di merito ha confuso la visibilità dell'automezzo con la visibilità della sponda/pianale, parte concreta contro la quale avvenne l'urto, e che la questione della velocità non fu esaminata né quantificata. Conseguentemente la sentenza di assoluzione è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna, altra sezione.
Norme richiamate
art. 158 comma 4 codice della strada
La norma impone cautele atte ad evitare incidenti; nella fattispecie la violazione (mancata verifica/segnalazione delle luci di sicurezza) è stata considerata rilevante e doveva essere valutata come causa potenziale dell'evento.
artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada
Richiamati in dottrina e giurisprudenza per il dovere di segnalare e delimitare cantieri/aree di lavoro; la mancata adozione delle misure di segnalazione può rendere inevitabile l'incidente e neutralizzare il rilievo della velocità altrui.
Cass. Pen. Sez. 4, Sent. n. 26295/2015
Giurisprudenza consolidata secondo cui chi ostruisce colposamente la carreggiata è responsabile delle collisioni successive salvo l'intervento di fattori anomali, eccezionali e atipici; l'eccessiva velocità dei sopraggiunti non è normalmente fattore idoneo a interrompere il nesso causale.
Cass. Pen. Sez. 4, Sent. n. 26394/2009
Precedente che afferma che la mancata installazione delle misure di segnalazione previste dal regolamento può impedire al conducente sopraggiungente di accorgersi dell'ostacolo e adeguare la velocità, con conseguente responsabilità di chi non ha segnalato.
Massime di principio
- L'omessa o inadeguata segnalazione di un veicolo in sosta o di una piattaforma sporgente può integrare responsabilità per incidenti successivi se non emerge un fattore straordinario e imprevedibile che interrompa il nesso di causalità.
- La sola eccessiva velocità del veicolo sopraggiungente, di norma, non costituisce un evento eccezionale idoneo a escludere la responsabilità di chi ha creato o non ha segnalato l'ostacolo.
- La valutazione del nesso causale deve considerare i dettagli materiali del sinistro (es. visibilità della parte sporgente come il pianale retrattile), non limitandosi alla visibilità generale dell'automezzo.
- Se il giudice di merito assolve per mancanza di nesso causale, è necessario un adeguato e specifico apparato motivazionale che spieghi perché la condotta altrui interrompe il nesso eziologico; altrimenti la decisione può essere annullata per carenza di motivazione.
- Prove tecniche e testimoniali sull'effettivo funzionamento delle luci, sulla presenza di segnalazioni e sulle condizioni meteo/stradali sono determinanti per attribuire o escludere responsabilità in incidenti con veicoli in sosta/operazioni di carico-scarico.
- In presenza di omissioni di segnalazione rilevanti, la misura della colpa concorrente del danneggiato tende a incidere sulla quantificazione della responsabilità o della pena, ma non necessariamente ad escluderla.
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