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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30737/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la carenza di abilitazione del difensore che aveva sottoscritto l'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che lo aveva condannato per violazioni in materia edilizia, indicate come reati di cui agli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., è stato però dichiarato inammissibile perché l'atto era stato redatto e sottoscritto dal difensore di fiducia, il quale non risultava iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non abilitato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche quando l'impugnazione sia stata convertita in ricorso per cassazione da un originario appello erroneamente proposto. È stata inoltre richiamata la rinuncia al ricorso depositata dal difensore, ma ciò non ha inciso sulla declaratoria di inammissibilità e sulle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato con il rito camerale previsto per la decisione sulla inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 613 c.p.p.

    La sottoscrizione dei motivi di ricorso da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale rende inammissibile il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72

    Sono le disposizioni incriminate nella sentenza di merito, relative alla violazione contestata in materia edilizia.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; il requisito formale è inderogabile.
  • L'originaria proposizione di un atto di appello poi convertito in ricorso per cassazione non sana il difetto di legittimazione del difensore che abbia sottoscritto l'impugnazione.
  • La rinuncia al ricorso non impedisce la declaratoria di inammissibilità quando il vizio originario persiste e il procedimento è già definito in rito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve applicare l'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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