Cassazione Civile, Ordinanza n. 07331/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto privato per lavori di ristrutturazione e opere in cemento armato eseguiti su un immobile di proprietà dei committenti. L'impresa appaltatrice agiva per ottenere il saldo di quanto asseritamente ancora dovuto, includendo anche lavorazioni ulteriori e varianti rispetto a quelle originariamente pattuite; i committenti contestavano il credito deducendo vizi, difetti e incompletezze delle opere. Il tribunale accoglieva solo in parte la domanda dell'appaltatrice, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. e quantificando il dovuto con detrazioni. La corte d'appello confermava in sostanza la decisione sul merito dell'an debeatur e del quantum, intervenendo solo sulla liquidazione delle spese. Il committente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione circa il valore satisfattorio delle fatture n. 52 e 53 del 29.12.2003, ritenute invece dalla corte riferite solo ai lavori originari; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che gli importi fatturati superavano le offerte d'appalto e che la dicitura "a saldo" doveva riferirsi a tutti i lavori; 3) violazione dell'art. 2733, comma 2, c.c. per non aver attribuito valore confessori all'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'appaltatrice; 4) violazione dell'art. 111 Cost. per asserita disparità nella valutazione delle prove testimoniali; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria del maggior importo versato a titolo di spese di primo grado dopo la riforma parziale di tale capo; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata condanna dell'appellata alle spese del giudizio di appello. La società appaltatrice resisteva e proponeva anche ricorso incidentale sulle spese di primo grado, lamentando l'illegittima rideterminazione operata dalla corte d'appello secondo i valori medi del DM n. 55/2014 anziché i valori massimi. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale tranne il quinto, accolto per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria; il sesto è stato assorbito. È stato rigettato anche il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quinto motivo del ricorso principale, relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione del maggior importo pagato a titolo di spese processuali di primo grado dopo la riforma di quel capo in appello. Ha dichiarato assorbito il sesto motivo. Ha rigettato tutti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale della società appaltatrice. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
consente alla parte di difendersi personalmente nei casi previsti.
regola la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza; la Corte richiama il principio nel riesame delle spese di lite.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa decisione sulla domanda restitutoria integra vizio denunciabile in cassazione.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora fatti non contestati; non consente di censurare la valutazione del materiale probatorio prodotto.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o applica erroneamente il regime di valutazione; non copre la mera diversa ponderazione del materiale istruttorio.
disciplina la garanzia per difformità e vizi dell'opera; nel caso concreto è stata ritenuta tardiva la denuncia dei vizi con conseguente decadenza dalla garanzia.
la parte che rende dichiarazioni confessorie su fatti a sé sfavorevoli può vincolare il giudice nei limiti della confessione; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 111 Cost.
la motivazione è sindacabile solo se mancante, apparente o gravemente illogica/contraddittoria; altrimenti la valutazione delle prove è riservata al merito.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti previsti dalla norma.
art. 366, commi 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione degli atti e precisa indicazione della loro collocazione processuale.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
la Corte distingue i possibili vizi deducibili e respinge i motivi che, sotto veste di violazione di legge o nullità, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.
consente aumenti dei compensi liquidati entro il limite del 50% rispetto ai valori medi, in presenza di specifiche circostanze; la Corte d'appello ha correttamente applicato i valori medi con aumento solo per la fase di studio.
costituisce il parametro per la liquidazione giudiziale delle spese processuali nei diversi scaglioni e fasi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
legittima la dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia omesso di considerare fatti principali non contestati; non è invece censurabile, sotto tale veste, la diversa interpretazione dei documenti o la loro valutazione probatoria.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti principali dedotti a fondamento delle domande o eccezioni e non si estende al significato giuridico o probatorio dei documenti prodotti, la cui lettura resta riservata al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'individuazione di un fatto storico preciso, decisivo e discusso; non basta lamentare la mancata adesione del giudice a una diversa lettura degli atti o delle risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato nei termini dell'art. 348-ter c.p.c.
- La deduzione di una confessione giudiziale richiede la puntuale indicazione del capitolo di prova e del contenuto della risposta, perché la Corte possa verificare se la dichiarazione integri davvero un riconoscimento di fatti sfavorevoli alla parte che l'ha resa.
- La valutazione di attendibilità dei testimoni e la ponderazione comparativa delle prove sono attività riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente e logicamente coerente.
- In tema di spese processuali, la mancata pronuncia su una domanda di restituzione conseguente alla riforma di un capo sulle spese integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio sul punto.
- La liquidazione delle spese secondo il D.M. n. 55/2014 deve muovere, in via ordinaria, dai valori medi di scaglione, con possibili aumenti motivati entro i limiti normativi; il giudice non può applicare meccanicamente i valori massimi senza adeguata giustificazione.
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