Sentenza del 03/04/2019 n. 9218 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Esenzione ex art. 10 nn. 18 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Casa di cura non convenzionata - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento relativo al 1999, con cui erano state recuperate IVA e IRAP non versate. Con l’unico motivo ha denunciato la violazione dell’art. 10, nn. 18 e 19, d.P.R. n. 633/1972: la società, casa di cura lucrativa non convenzionata, aveva escluso dall’IVA alcune prestazioni, comprese quelle accessorie di degenza, ritenendole esenti in quanto sanitarie. La resistente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e per difetto di autosufficienza; entrambe le eccezioni sono state respinte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR della Campania e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività: il termine semestrale introdotto dalla legge n. 69/2009 si applicava ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, mentre quello in esame era stato instaurato prima. Ha respinto anche l’eccezione di violazione del principio di autosufficienza. Nel merito, ha stabilito che l’esenzione IVA per ricovero e cura, incluse le prestazioni accessorie, non spetta a una casa di cura lucrativa non convenzionata: la CTR aveva quindi applicato erroneamente l’art. 10, n. 19, d.P.R. n. 633/1972. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’ammontare delle imposte dovute, demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 10, nn. 18 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La fattispecie in esame prende in considerazione un novero di prestazioni accessorie rispetto alla cura del paziente offerte dagli istituti di cura, quali, ad esempio, quelle di ricovero e di vitto in caso di degenza e ne subordina l'esenzione alla natura pubblica o, comunque, non lucrativa dell'istituto medesimo ovvero, in caso di soggetto con scopo di lucro, al previo convenzionamento.
Le prestazioni accessorie di ricovero e vitto connesse alle cure non sono esenti per il solo fatto di essere rese nell’ambito di un’attività sanitaria. Per gli istituti lucrativi l’esenzione richiede il previo convenzionamento; in sua assenza, tali prestazioni sono imponibili.
Art. 13, parte A), n. 1, lett. b), Sesta direttiva 77/388/CEE
La Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (77/388/CEE), la quale, all'art. 13, parte A), n. 1, prevede l'esonero dall'imposta per l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti (lett. b).
L’esenzione europea riguarda ospedalizzazione, cure mediche e operazioni strettamente connesse rese da organismi pubblici oppure da istituti riconosciuti che operino a condizioni sociali analoghe. La Corte richiama questa disciplina a sostegno del requisito del riconoscimento o convenzionamento per gli istituti lucrativi.
Art. 327 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 46, comma 17, legge 18 giugno 2009, n. 69
La modifica dell'art. 327 c.p.c., che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, primo comma, della menzionata l. n. 69 del 2009, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.
Il termine semestrale per impugnare si applica solo ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009; non basta che una fase o un grado successivo sia iniziato dopo tale data. Per i giudizi anteriori continua a rilevare il termine previgente.
Art. 58, primo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69
La modifica dell'art. 327 c.p.c., che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, primo comma, della menzionata l. n. 69 del 2009, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.
La disposizione transitoria limita l’applicazione del nuovo termine breve ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, senza attribuire rilievo all’avvio di successivi gradi di giudizio.
Massime di principio
- Per l’esenzione IVA delle prestazioni accessorie di ricovero e degenza, non è sufficiente che l’attività sia collegata a cure sanitarie: occorre verificare anche la natura e lo status del soggetto che la presta.
- Una casa di cura con scopo lucrativo può beneficiare dell’esenzione considerata dalla decisione solo se previamente convenzionata; in mancanza, le prestazioni accessorie oggetto della pronuncia non sono esenti.
- Nel valutare il termine di impugnazione dopo la riforma dell’art. 327 c.p.c. del 2009, conta la data di instaurazione del giudizio, non quella di avvio del grado successivo.
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