Cassazione Penale, Sentenza n. 36306/2026 del 15/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 20 marzo 2026, ha respinto sia la richiesta di revoca anticipata del regime ex art. 41-bis Ord. pen. disposto con decreto ministeriale del 4 dicembre 2023, sia il reclamo contro il decreto ministeriale del 10 dicembre 2025 che ne aveva prorogato la durata. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e degli artt. 125 e 666 c.p.p. Ha sostenuto che la proroga si fondasse su provvedimenti giudiziari relativi a terzi, non acquisiti né direttamente esaminati; che mancassero prove della perdurante operatività del sodalizio e dei contatti con il detenuto; che fossero stati utilizzati, nell’istruttoria sul reclamo, elementi non riportati nel decreto ministeriale; e che il Tribunale avesse ingiustificatamente negato l’acquisizione di provvedimenti cautelari menzionati nell’ordinanza. Ha inoltre invocato la riduzione della condanna nel processo “Jonny” e il lungo periodo già trascorso in regime differenziato, assumendo che tali circostanze dovessero incidere sulla legittimità della proroga.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha distinto la domanda di revoca anticipata dalla contestazione della proroga: sulla prima, l’onere di allegare elementi nuovi indicativi del venir meno dei presupposti grava sul detenuto e il ricorso non formulava una specifica censura contro il rigetto fondato sull’assenza di tali elementi. Quanto alla proroga, il ricorso per cassazione è ammesso nei limiti della violazione di legge, mentre le doglianze miravano in concreto a contestare la congruità della motivazione e a ottenere una diversa valutazione del merito. La motivazione del Tribunale non era apparente: aveva considerato la biografia criminale, la perdurante operatività del gruppo desunta anche da procedimenti ancora in fase cautelare, i procedimenti in corso a carico del detenuto per reati di criminalità organizzata, il sostentamento familiare in assenza di lecite fonti di reddito dei familiari e l’adesione solo superficiale al trattamento, senza manifestazioni di dissociazione. Il mero decorso del tempo e la riduzione della condanna non imponevano una diversa conclusione. Il Tribunale aveva inoltre motivato il diniego di acquisizione degli atti dei procedimenti “Garbino” e “Blizzard-Folgore”; il ricorrente non si era confrontato puntualmente con tali ragioni.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen.
Il Tribunale ha dunque scandagliato tutti gli elementi indicati nell'art. 41-bis, comma 2 bis, Ord. pen e li ha ritenuti integrati e ha quindi formulato, come era suo compito fare, una valutazione circa la potenzialità dei collegamenti ancora sussistenti con l'organizzazione di appartenenza che non potrebbero essere fronteggiati con il regime ordinario; ha poi sottolineato come il dato del decorso del tempo, di per sé, non possa essere rilevante al fine di fare venire meno i presupposti per a sottoposizione al regime speciale.
La proroga può essere disposta sulla base di una valutazione complessiva degli indici previsti, in elenco non esaustivo, dal comma 2-bis, quando permanga una potenzialità di collegamenti con l’organizzazione criminale non adeguatamente fronteggiabile con il regime ordinario; il mero decorso del tempo non basta a escluderla.
art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.
Il ricorrente, infatti, lungi dal denunciare una violazione di legge, denuncia nel concreto un vizio di motivazione che non è consentito, secondo quanto disposto dall'art. 41-bis, comma 2 sexies, Ord. pen.
Nel giudizio di cassazione contro il provvedimento relativo al regime ex art. 41-bis, il ricorso non può fondarsi su una mera censura di motivazione, non riconducibile a una violazione di legge.
Il provvedimento impugnato si appalesa del tutto corretto e la decisione supportata da motivazione non apparente.
La censura relativa alla motivazione non è fondata quando il provvedimento espone una motivazione effettiva e non meramente apparente; nel caso, la contestazione di congruità non era deducibile come autonomo vizio ammesso in cassazione nel procedimento ex art. 41-bis.
Ciò permesso, appunto, il ricorso non contiene alcuna doglianza avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, fondata, come corretto, sulla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi nuovi tali da determinare una modifica della situazione attesta dal d.m., così come richiesto anche dagli orientamenti di legittimità sul punto.
Nella richiesta di revoca anticipata del regime differenziato, l’onere di allegare elementi nuovi che dimostrino il venir meno delle condizioni giustificative grava sul detenuto; l’ordinanza ha ritenuto corretto il rigetto in mancanza di tale allegazione.
Massime di principio
- La richiesta di revoca anticipata del regime ex art. 41-bis è distinta dall’impugnazione del decreto che lo applica o ne proroga la durata: nella domanda di revoca, se il provvedimento applicativo è definitivo, spetta al detenuto allegare e dimostrare elementi sopravvenuti idonei a indicare che i presupposti del regime sono venuti meno.
- Nel ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza sulla proroga del regime ex art. 41-bis, non sono ammesse censure che si risolvono in una contestazione della congruità della motivazione o nella richiesta di rivalutare gli elementi di fatto; è deducibile la violazione di legge, anche sotto il profilo della motivazione mancante o meramente apparente.
- La proroga del regime ex art. 41-bis può fondarsi su un apprezzamento complessivo degli indici indicati, in via non esaustiva, dal comma 2-bis, anche quando gli elementi considerati non siano tutti sopravvenuti; è sufficiente una valutazione ragionata della persistente capacità potenziale di mantenere collegamenti non fronteggiabili con il regime ordinario.
- Il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato non dimostra la cessazione dei collegamenti o della pericolosità. Per sostenere il venir meno dei presupposti occorrono elementi specifici e concreti, che possono consistere anche in manifestazioni inequivoche di dissociazione o presa di distanza dall’organizzazione.
- La motivazione sulla proroga non è apparente quando il giudice valuta in modo riconoscibile la biografia criminale, l’operatività del sodalizio, i procedimenti pendenti, le condizioni di sostentamento familiare e il percorso trattamentale, traendone una valutazione sulla permanenza della capacità di collegamento.
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