Cassazione Penale, Sentenza n. 43798/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione mafiosa (cosca Piromalli) e due estorsioni pluriaggravate con metodo mafioso. Il ricorso è fondato su cinque doglianze: 1) violazione dell'art. 629 c.p. per carenza di gravi indizi rispetto al capo 17 (contestata la rilevanza del presunto apporto morale di Mazzaferro nella vicenda dell'allontanamento degli operai); 2) carenza di specificazione temporale e prova dell'elemento estorsivo relativo al capo 18, con possibile configurazione al più di violenza privata e presunzione di prescrizione; 3) vizio motivazionale nel riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., per mancanza di prova della finalità mafiosa nei reati-fine; 4) insufficienza della gravità indiziaria in relazione all'appartenenza associativa, con contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni e degli elementi ritenuti sintomatici; 5) carenza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari e mancata valutazione di misure meno afflittive, nonché erronea applicazione delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sollevino in massima parte una richiesta di rivalutazione di fatto delle prove, non ammissibile in sede di legittimità, e che la motivazione del Tribunale sia logica, coerente e plausibile. In particolare: il comportamento di Mazzaferro è stato valutato come contributo morale e agevolatore alla pianificazione dell'estorsione, alla luce delle conversazioni intercettate (evocazione di un episodio analogo pregresso e indicazione di un esecutore), ed è ragionevole ritenere che tale contegno abbia rafforzato il proposito criminoso degli interlocutori; le parole attributegli nel dialogo sono state ritenute idonee a far presumere la sostanziale analogia tra le vicende e il danno economico subito dalla vittima, configurando estorsione; il motivo relativo all'aggravante 416-bis.1 è stato dichiarato privo di interesse concreto perché la sua esclusione non avrebbe inciso sulla misura cautelare, stante la sussistenza di altri reati con elevata pena edittale; la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. circa l'adeguatezza della custodia in carcere è stata ritenuta applicabile e non superata dalla difesa. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari e dal contesto emergesse ragionevole configurabilità del reato per il comportamento narrato e il danno economico subito dalla vittima
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante e disciplina del delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la sussistenza degli elementi associativi e la rilevanza dei fatti riferiti, mentre l'impugnazione non ha interesse concreto a incidere sulla misura cautelare
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione legale di adeguatezza della custodia in carcere per talune fattispecie particolarmente gravi; la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione e ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi idonei a superarla
art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.
Riferimento alla durata della custodia in relazione alla rilevanza dei reati contestati; usato per spiegare che l'esclusione di una aggravante non avrebbe mutato l'assetto dei termini cautelari
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Norma richiamata per la collocazione dei reati nell'ambito di cui all'art. 303; citata per motivare l'indifferenza pratica dell'eliminazione dell'aggravante sul mantenimento della custodia
Norma che impone la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato l'articolo fissando la somma da versare alla Cassa delle ammende
Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria (Rv. 275953)
Giurisprudenza di legittimità richiamata sul requisito dell'interesse concreto ad impugnare una determinata statuizione; utilizzata per escludere l'interesse del ricorrente a censurare l'aggravante 416-bis.1
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e della conseguente sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è di legittimità: non si possono chiedere ritrattazioni dei fatti o rivalutazioni probatorie che comportino una nuova valutazione di merito, se non nei casi di palese illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Un contributo 'morale' o 'agevolatore' alla realizzazione di un reato può essere ritenuto sufficiente a integrare responsabilità cautelare se è plausibile che abbia rafforzato il proposito criminoso degli autori materiali
- Dichiarazioni o riferimenti a precedenti condotte analoghe, se inseriti in un contesto probatorio coerente, possono essere valutati come indizi utili a ricostruire responsabilità per reati simili
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. è difficile da superare: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare l'adeguatezza di misure alternative
- Quando l'accoglimento di un motivo di doglianza non produrrebbe effetti pratici sulla misura cautelare (per es. perché sussistono altri reati con pene superiori che giustificano la custodia), il ricorrente può essere privo di interesse a impugnare quel profilo
- Per contestare con successo il riconoscimento dell'aggravante di tipo mafioso è necessario un attacco motivato e specifico che dimostri l'assenza degli elementi caratterizzanti la finalità e le modalità associative, non una mera alternativa interpretativa delle prove
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