Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5950 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originaria riguardava l’intimazione di pagamento n. 2004/00064777, per Euro 16.343,27, emessa sulla base di una cartella di pagamento. La contribuente ne aveva chiesto l’annullamento eccependo che la cartella presupposta non le era stata notificata. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica, imputando l’omissione alla concessionaria. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che, trattandosi di un vizio proprio dell’atto esattivo, solo la concessionaria fosse legittimata a impugnare. In cassazione l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c.: sosteneva di avere interesse e legittimazione a impugnare perché la contestazione della notifica della cartella incideva sulla pretesa impositiva, pur essendo stata considerata litisconsorte necessaria processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, quando si deduce un vizio proprio della cartella o dell’intimazione imputabile alla concessionaria — come la mancata notifica della cartella prima dell’intimazione — la controversia va instaurata nei confronti della sola concessionaria e non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente impositore. L’Agenzia, pur essendo stata parte del primo grado, doveva ricevere la notifica dell’appello quale parte del giudizio, ma tale partecipazione non le attribuiva legittimazione a proporre appello su una controversia sostanziale che non la riguardava. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della contribuente, che non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 10

    Nel processo tributario, il soggetto concessionario del servizio di riscossione è parte ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10) quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori a esso direttamente imputabili e, cioè, solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora o d'intimazione.

    La concessionaria è parte quando la contestazione riguarda un vizio proprio dell’atto esattivo direttamente imputabile alla sua attività, quale la mancata notificazione della cartella.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2

    Una volta che sia stata evocata nel giudizio di primo grado anche l'Agenzia delle entrate, questa resta sì parte del giudizio d'appello, ma solo perchè rientra tra "le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado" alle quali il ricorso in appello va, comunque, notificato a mente dell'art. 53 proc. trib., comma 2, per litis denuntiatio secondo la regola generale dell'art. 332 c.p.c..

    L’ente impositore già presente nel primo grado deve ricevere la notificazione dell’appello, ma ciò serve a informarlo del giudizio e non gli conferisce, di per sé, legittimazione a impugnare una decisione relativa a un vizio imputabile esclusivamente alla concessionaria.

  • Codice di procedura civile, art. 332

    Una volta che sia stata evocata nel giudizio di primo grado anche l'Agenzia delle entrate, questa resta sì parte del giudizio d'appello, ma solo perchè rientra tra "le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado" alle quali il ricorso in appello va, comunque, notificato a mente dell'art. 53 proc. trib., comma 2, per litis denuntiatio secondo la regola generale dell'art. 332 c.p.c..

    La notificazione all’Agenzia opera come litis denuntiatio: garantisce la conoscenza dell’impugnazione da parte di chi ha partecipato al primo grado, senza trasformarlo nella parte sostanziale legittimata a impugnare.

  • Codice di procedura civile, artt. 100 e 102

    Ne deriva che l'Agenzia delle entrate, come non è parte necessaria del giudizio di primo grado per litisconsorzio sostanziale nel caso di opposizione per vizi propri dell'atto esattivo, così non può essere parte appellante avverso la sentenza che, definendo tali vizi nel rapporto tra le giuste parti ossia il contribuente e il soggetto concessionario del servizio di riscossione, lo vede estraneo al contenuto sostanziale della pronuncia.

    L’interesse a impugnare e il litisconsorzio necessario vanno valutati in relazione al contenuto sostanziale della controversia. Se la decisione riguarda esclusivamente un vizio proprio imputabile alla concessionaria, l’ente impositore è estraneo alla lite sostanziale e non può appellare quella pronuncia.

Massime di principio

  • Se il contribuente contesta la mancata o irregolare notifica della cartella o dell’intimazione e il vizio è imputabile alla concessionaria della riscossione, la controversia va proposta contro la concessionaria; l’ente impositore non è litisconsorte necessario.
  • La partecipazione dell’ente impositore al primo grado e l’obbligo di notificargli l’appello non equivalgono a una legittimazione autonoma a impugnare: occorre che la decisione incida direttamente sulla sua posizione sostanziale.
  • Per individuare il soggetto legittimato occorre guardare alla natura concreta del vizio contestato e a chi è imputabile l’attività omessa o irregolare, non soltanto al fatto che l’atto di riscossione attui una pretesa tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.