Cassazione Penale, Sentenza n. 38967/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per i reati di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e ricettazione. I motivi di gravame denunciavano: 1) nullità degli atti del processo per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato; 2) illegittimità della perquisizione e del conseguente sequestro; 3) richiesta di perizia/accertamento sulla natura dei marchi contestati. Il ricorso in Cassazione riproponeva contestazioni di merito già rigettate in grado di appello senza dedurre un confronto puntuale con la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza e assoluta genericità dei motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato: sul punto della traduzione, la Corte ha considerato la lunga permanenza dell'imputato in Italia e le interlocuzioni in lingua italiana; sull'illegittimità della perquisizione ha richiamato il principio secondo cui il sequestro di cose costituenti corpo del reato non è automaticamente invalido per vizi della ricerca (principio "male captum bene retentum"); sulla necessità della perizia sui marchi la Corte ha ritenuto superfluo l'accertamento dato il possesso incontroverso degli oggetti riproducenti segni distintivi noti e le dichiarazioni dei testi. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione resa in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi di cassazione
Riferimento alla fattispecie penale relativa alla contraffazione; la Corte ritiene evidente la natura delittuosa degli oggetti riproducenti segni distintivi registrati
Ulteriore riferimento alla disciplina della contraffazione/ricettazione dei beni recanti marchi contraffatti, utilizzata per qualificare il fatto tipico
Principio "male captum bene retentum" (giurisprudenza)
Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, Rv. 269856; Sez. 2, n. 26819 del 23/4/2010, Rv. 24767901
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l'illegittimità della perquisizione non determina automaticamente l'illegittimità del sequestro quando gli oggetti appartengono al corpo del reato o sono pertinenti e acquisibili al processo
Giurisprudenza su ammissibilità dei motivi di cassazione
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425
La Corte ribadisce che i motivi di cassazione devono essere determinati e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure di merito senza confronto motivato con la decisione è inammissibile
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e motivato le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, contraddittoria o erronea; la semplice riproposizione del merito è inammissibile
- La presunta nullità di atti processuali (es. mancata traduzione) richiede un'effettiva dimostrazione del pregiudizio e del rapporto causale con la decisione; dati fattuali e contestuali (es. permanenza in Italia, comunicazioni in italiano) possono escludere la nullità
- L'illegittimità della perquisizione non comporta automaticamente l'annullamento del sequestro quando gli oggetti costituiscono corpo del reato o sono pertinenti e acquisibili al processo; il principio applicato è il c.d. "male captum bene retentum"
- Non è sempre necessaria una perizia sui marchi se il possesso incontroverso di oggetti che riproducono segni distintivi noti e le dichiarazioni dei testi consentono di ricondurre i fatti alla fattispecie di contraffazione/ricettazione
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e, se non esistono giustificazioni che escludano colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare il merito e la pertinenza delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38823/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38871/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38872/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38873/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38874/2023 del 25/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →