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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37142/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che aveva confermato gli arresti domiciliari nei confronti della ricorrente, indagata per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e altri reati. I motivi denunciati riguardano: 1) la presunta illegittima utilizzazione di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in un diverso procedimento (violazione art. 311 c.p.p. in relazione agli artt. 191, 266, 270 c.p.p.); 2) la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (in particolare trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio/autoriciclaggio e associazione per delinquere); 3) erronea ricostruzione e consumazione del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter); 4) vizi di motivazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.); 5) mancata verifica della proporzionalità e dell'idoneità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del Riesame su più profili: 1) in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, ha applicato la nuova formulazione dell'art. 270 c.p.p. (fascicoli iscritti dopo il 31/08/2020), secondo la quale i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in un diverso procedimento quando risultino rilevanti e indispensabili per i reati indicati (tra cui quelli dell'art. 266 c.p.p. e il reato di cui all'art. 648-bis c.p.), senza richiedere il requisito della connessione tra i procedimenti; 2) la Corte ha ricordato il limite del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali: la Cassazione può verificare solo la adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non riequilibrare le risultanze probatorie già valutate dal giudice di merito; il Tribunale aveva dato motivazione congrua circa il ruolo della ricorrente e la sussistenza del fumus commissi delicti; 3) l'interpretazione del reato di cui all'art. 316-ter c.p. è stata ritenuta corretta: il reato si consuma nel luogo in cui l'ente erogatore dispone l'accredito, ossia al momento del riconoscimento del credito monetizzabile; 4) sul pericolo di reiterazione, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il pericolo deve essere concreto e attuale ma non richiede la previsione di una specifica occasione di reato; il Tribunale aveva adeguatamente motivato il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione. Infine la misura è stata ritenuta proporzionata e adeguatamente motivata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 311 c.p.p.

    Articolo richiamato come quadro normativo per i motivi di cassazione (vizio di motivazione/violazione di legge) ma senza una specifica interpretazione autonoma oltre a richiamare i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 270 c.p.p.

    i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1

    Applicata nella nuova formulazione per i fascicoli iscritti dopo il 31/08/2020: consente l'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento senza necessità di connessione tra i procedimenti quando i reati rientrano nell'ambito dell'art. 266 c.p.p. o sono delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

  • art. 266 c.p.p.

    Richiamato come riferimento per i reati per i quali l'utilizzazione delle intercettazioni "aliunde" è ammessa; la sentenza considera i reati contestati rientranti nell'ambito di tale articolo.

  • d.l. 30/12/2019 n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2020 n. 7

    Norma che ha introdotto la disciplina sulla utilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento; la Corte la applica per delimitare l'ambito di utilizzazione per fascicoli successivi al 31/08/2020.

  • art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    Reato tra quelli ritenuti suscettibili di utilizzazione delle intercettazioni ai sensi di art. 270 c.p.p.; la Corte conferma che i risultati delle captazioni possono essere valutati nel procedimento.

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    Delitto contestato alla ricorrente; la decisione del giudice di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, anche considerando i legami familiari e il ruolo organizzativo.

  • art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)

    La Corte conferma il principio richiamato in giurisprudenza: il reato si consuma nel luogo e momento in cui l'ente pubblico dispone l'accredito/erogazione, perché da quell'atto si realizza la dispersione del denaro pubblico.

  • art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori)

    Reato per il quale il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gravi indizi; Cassazione ha limitato il proprio sindacato al controllo di logicità e completezza della motivazione.

  • art. 648-ter c.p. (autoriciclaggio)

    Contestato e valutato dal Tribunale del Riesame; la Corte di Cassazione non ha ritenuto la motivazione del riesame manifestamente illogica.

  • art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e lett. c)

    Riferimento alle circostanze che legittimano misure cautelari per pericolo di inquinamento probatorio (lett. a) e pericolo di reiterazione del reato (lett. c)); la Corte conferma che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, ma non richiede la previsione di una specifica occasione di reato.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali correlate all'utilizzabilità delle intercettazioni e alla motivazione delle misure cautelari; impiegato nel quadro delle censure mosse dalla difesa.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte richiama la giurisprudenza sul carattere attuale e concreto del pericolo di reiterazione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione valorizzati dalla Corte (in particolare i limiti del sindacato circa la motivazione e la manifesta illogicità).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali della parte privata in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso e per l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in ragione della responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 618 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite; la Corte però non ha ritenuto necessario rinviare la questione e ha deciso il ricorso per inammissibilità.

Massime di principio

  • Intercettazioni acquisite in un procedimento possono essere utilizzate in un diverso procedimento aperto dopo il 31/08/2020 quando risultino rilevanti e indispensabili per i delitti indicati dall'art. 270 c.p.p. (tra cui quelli ricompresi nell'art. 266 c.p.p.); non è più necessario il requisito della connessione tra i procedimenti.
  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti di riesame in materia cautelare è limitato: può valutare solo la congruità logico-giuridica della motivazione e rilevare la mancanza o manifesta illogicità, non può rivedere i fatti e le valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito.
  • Per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter), la consumazione avviene al momento in cui l'ente erogatore dispone l'accredito, perché da allora si realizza l'effettiva dispersione dei fondi pubblici.
  • Il pericolo di reiterazione del reato (art. 274, lett. c) c.p.p.) deve essere concreto e attuale, desumibile dalla personalità dell'indagato e dalle modalità del fatto; non è necessario ipotizzare una specifica occasione futura di reato.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato anche sulle intercettazioni che mostrino modalità organizzative e ruoli chiaramente funzionali alla commissione di reati, giustificando misure cautelari idonee a prevenire condotte di ostacolo alla prova.
  • La proporzionalità della misura cautelare deve essere motivata dal giudice: occorre spiegare perché misure meno afflittive sarebbero inidonee a garantire le esigenze cautelari. Una motivazione logica e articolata rende la scelta della misura immune da censure di legittimità.
  • La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione può comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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