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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03294/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Nel giudizio di rinvio sull'opposizione all'espulsione, il giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere e aveva liquidato in favore della parte privata le spese del giudizio di legittimità in euro 1.182,00 per compensi, oltre accessori, disponendo la distrazione in favore del difensore. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché degli artt. 5 d.m. n. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che la liquidazione fosse immotivatamente inferiore ai limiti tariffari. La censura riguardava quindi la determinazione dei compensi professionali nel giudizio di legittimità, in relazione a una causa di valore indeterminabile, e l'assenza di motivazione per lo scostamento al di sotto del minimo tabellare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e deciso nel merito. Ha ritenuto che, per una causa di valore indeterminabile, il compenso liquidato dal giudice di pace per il giudizio di cassazione fosse inferiore al minimo risultante dai parametri applicabili (indicato in euro 2.626,00) e che il provvedimento fosse privo di qualsiasi motivazione giustificativa della riduzione sotto soglia. Ha quindi rideterminato le spese del precedente giudizio di legittimità in euro 2.626,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori, con distrazione in favore del difensore, e ha condannato la pubblica amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità e di quelle del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla condanna alle spese; la liquidazione deve rispettare i parametri applicabili e, se inferiore al minimo, necessita di motivazione specifica

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in tema di compenso del professionista, in collegamento con la liquidazione delle spese di lite

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    le cause di valore indeterminabile si considerano, di regola, di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto di oggetto e complessità

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato come modifica del d.m. n. 55/2014 in tema di parametri forensi

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi, il giudice può esercitare discrezionalità tra minimo e massimo tabellari senza necessità di particolare motivazione, ma deve motivare specificamente se si discosta ulteriormente dai parametri, soprattutto in diminuzione.
  • Per le cause di valore indeterminabile, la determinazione del valore ai fini della liquidazione segue la fascia prevista dal d.m. n. 55/2014, con conseguente applicazione del relativo minimo tariffario salvo adeguata giustificazione di uno scostamento.
  • La liquidazione di compensi professionali inferiore al minimo parametrico, in assenza di motivazione, integra un vizio censurabile in cassazione e può essere corretta dalla Corte in sede rescissoria quando non occorrano ulteriori accertamenti.
  • Quando la Corte accoglie la censura sulla liquidazione delle spese e gli elementi necessari sono già nel ricorso e nel provvedimento impugnato, può decidere nel merito rideterminando direttamente l'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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