Cassazione Civile, Ordinanza n. 36505/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una persona fisica ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento emessa per crediti iscritti a ruolo dal Comune, relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e ritenendo che l'unico legittimato passivo fosse l'ente creditore. In cassazione la ricorrente ha censurato tale statuizione, denunciando violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, dell'art. 81 c.p.c., nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e, in subordine, violazione dell'art. 102 c.p.c.; ha contestato la tesi secondo cui, in una opposizione esecutiva non recuperatoria, l'azione dovesse essere rivolta soltanto al Comune e non all'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nelle opposizioni esecutive proposte ex artt. 615 e 617 c.p.c. e non aventi natura recuperatoria, il legittimato passivo esclusivo è l'agente della riscossione, anche quando si discuta del diritto di procedere all'esecuzione forzata; l'ente creditore può eventualmente essere chiamato in causa dall'agente ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999. Poiché la controversia era stata introdotta come opposizione all'esecuzione e non come opposizione recuperatoria, la Corte d'appello aveva invertito erroneamente i termini della legittimazione passiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, affinché decida il gravame nel merito; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La controversia era stata correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione; in tale sede il debitore può contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Le opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., se non hanno natura recuperatoria, seguono la regola della legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
L'agente della riscossione è il soggetto legittimato passivamente nelle opposizioni esecutive ed è lui che, se necessario, può chiamare in causa l'ente creditore per rendere opponibile la decisione anche a quest'ultimo.
La ricorrente lo ha invocato come norma violata nella censura sulla legittimazione passiva, ma la Corte ha risolto la questione sul diverso piano della corretta individuazione del legittimato passivo.
Richiamato in subordine dalla ricorrente; la Corte ribadisce che il litisconsorzio necessario con l'ente creditore non sussiste nelle opposizioni esecutive non recuperatorie.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di denuncia della nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza impugnata.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza in relazione al preteso vizio motivazionale.
Indicato dalla Corte come rito corretto per le opposizioni cd. recuperatorie contro cartelle relative a sanzioni del codice della strada, quando si contesti la mancata notifica del verbale.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi promosse dal debitore nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo, quando la controversia non abbia natura recuperatoria, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'agente della riscossione, quale titolare dell'azione esecutiva.
- L'ente creditore non è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive non recuperatorie; può essere chiamato in causa dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, soprattutto quando siano in discussione questioni inerenti al credito.
- Il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione si configura, invece, nelle sole opposizioni cd. recuperatorie avverso la cartella quando si deduca la mancata o nulla notifica del verbale presupposto, perché in tal caso si contestano insieme il titolo sanzionatorio e l'atto di riscossione.
- Ai fini della corretta individuazione del contraddittore, occorre distinguere tra impugnazione recuperatoria della pretesa sanzionatoria e opposizione esecutiva in senso proprio: la prima coinvolge il creditore originario, la seconda l'agente della riscossione.
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