Cassazione Civile, Ordinanza n. 18670/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali asseritamente dovuti per un'attività svolta in una vicenda stragiudiziale. Il debitore propose opposizione al decreto, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello rigettarono la domanda. In sede di legittimità il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi contro la sentenza d'appello, poi corretta per un errore materiale relativo all'indicazione dei nominativi delle parti. La questione centrale trattata dalla Corte di cassazione non riguarda il merito del compenso, bensì la tempestività del ricorso: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 23.6.2020 e il ricorso notificato il 10.3.2021; il ricorrente sosteneva implicitamente che il procedimento di correzione avesse inciso sulla decorrenza del termine, ma la Corte ha ritenuto che l'errore corretto fosse un mero errore di battitura, non idoneo a riaprire o prorogare il termine lungo di impugnazione.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo: trattandosi di giudizio instaurato nel 2012, si applicava il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., già spirato al momento della notifica del ricorso. La correzione dell'errore materiale sulla sentenza d'appello non ha inciso sulla decorrenza del termine perché l'errore era meramente materiale e non tale da ingenerare dubbi sul contenuto precettivo della decisione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
la notificazione dell'ordinanza di correzione incide sul termine di impugnazione solo se la correzione svela errori decisivi o incide sulla sostanza del giudicato; non quando si tratti di mera correzione materiale
il procedimento di correzione dell'errore materiale non riapre i termini di impugnazione se l'errore è solo di redazione e chiaramente percepibile
si applica il termine lungo di sei mesi, nel caso di giudizio introdotto nel 2012; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale non sospende né riapre il termine lungo di impugnazione quando l'errore corretto è un mero refuso o un errore di battitura chiaramente percepibile dal contesto della decisione.
- La decorrenza del termine per impugnare non muta per effetto della correzione se la sentenza, nonostante l'errore, consente di individuare senza dubbio il contenuto precettivo e la parte soccombente.
- Solo quando la correzione sveli un errore incidente sul contenuto decisorio, oppure l'errore sia tale da generare un obiettivo dubbio sulla portata della pronuncia, la notificazione dell'ordinanza di correzione può incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione.
- Nel giudizio introdotto prima della riforma del termine lungo, si applica il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; la notifica del ricorso oltre tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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