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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34133/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (giudice d’appello)

La controversia

La decisione riguarda un conflitto negativo di competenza tra il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo e la Corte di appello di Palermo. L’istanza era stata proposta dal condannato ai sensi dell’art. 167 c.p. Il Tribunale, con ordinanza dell’8 maggio 2026, aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti alla Corte di appello, che aveva concesso la sospensione condizionale della pena nella sentenza divenuta titolo esecutivo. La Corte di appello, con ordinanza del 20 maggio 2026, aveva sollevato conflitto, sostenendo che la concessione della sospensione condizionale consiste in un giudizio prognostico e non modifica sostanzialmente la sentenza, sicché la competenza esecutiva resta al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 665, comma 2, c.p.p. Il Procuratore generale aveva chiesto di dichiarare competente il Tribunale di Palermo.

La decisione

La Cassazione ha risolto il conflitto negativo dichiarando competente il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo e disponendo la trasmissione degli atti a tale Tribunale. Ha ribadito che, ai sensi dell’art. 665, comma 2, c.p.p., la competenza esecutiva resta al giudice di primo grado quando la decisione d’appello è riformata soltanto quanto alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. La concessione in appello della sospensione condizionale della pena non costituisce una variazione sostanziale della decisione: comporta una prognosi favorevole sulle condotte successive al giudizio, basata su condizioni rilevanti anche ai fini della determinazione della pena, e non trasferisce quindi la competenza esecutiva al giudice d’appello. Decisione assunta il 9 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 2, c.p.p.

    La disposizione di cui all'art.665, comma 2, cod. proc. pen. prevede che in caso di appello «se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello».

    La competenza per l’esecuzione appartiene al giudice di primo grado quando la riforma in appello riguarda soltanto la pena, le misure di sicurezza o le disposizioni civili; spetta invece al giudice d’appello negli altri casi di riforma.

  • art. 163 c.p.

    atteso che la valutazione operata ai sensi dell'art.163 cod. pen. si sostanzia nella formulazione di un giudizio prognostico favorevole sulle condotte del reo posteriori al giudizio, giudizio che si alimenta dalle medesime condizioni (descritte nell'art.133 cod. pen.) che incidono sulla determinazione della pena. Non si tratta, pertanto, di una variazione 'sostanziale' della decisione di primo grado, il che esclude che simile statuizione possa determinare un effetto di attribuzione della competenza esecutiva al giudice di appello.

    La concessione della sospensione condizionale si fonda su una prognosi favorevole relativa alle condotte successive al giudizio e non costituisce una modifica sostanziale della sentenza; pertanto, se concessa in appello, non sposta al giudice d’appello la competenza esecutiva.

  • art. 133 c.p.

    atteso che la valutazione operata ai sensi dell'art.163 cod. pen. si sostanzia nella formulazione di un giudizio prognostico favorevole sulle condotte del reo posteriori al giudizio, giudizio che si alimenta dalle medesime condizioni (descritte nell'art.133 cod. pen.) che incidono sulla determinazione della pena.

    Le condizioni indicate dall’art. 133 c.p. rilevano anche nella prognosi richiesta per la sospensione condizionale; la loro considerazione non trasforma la concessione del beneficio in una riforma sostanziale della decisione ai fini della competenza esecutiva.

  • art. 167 c.p.

    Con ordinanza dell’8 maggio 2026, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo dichiarava la propria incompetenza a provvedere sull’istanza proposta ex art. 167 cod. pen. da Mattia Trenta e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nella sentenza oggetto dell’istanza.

    La norma individua il fondamento dell’istanza sottoposta al giudice dell’esecuzione; la decisione non ne interpreta ulteriormente il contenuto, ma determina quale giudice sia competente a provvedervi.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 665, comma 2, c.p.p., la concessione in appello della sospensione condizionale della pena non trasferisce al giudice d’appello la competenza sull’esecuzione: essa costituisce una prognosi favorevole sulle condotte successive al giudizio, non una variazione sostanziale della decisione di primo grado.
  • La riforma in appello che incide soltanto sulla pena, sulle misure di sicurezza o sulle disposizioni civili lascia la competenza esecutiva al giudice di primo grado; il trasferimento della competenza al giudice d’appello richiede una riforma che non sia limitata a tali profili.

Come è indicizzato

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RamiProcesso penale

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