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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25461/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 29/06/2023 del giudice dell'esecuzione di Velletri con tre censure principali: (1) contestazione dell'inammissibilità dichiarata dal giudice dell'esecuzione della richiesta di revoca della revoca della sospensione condizionale della pena (sostenendo che tale revoca non rientrerebbe nel giudicato e poteva essere riesaminata in sede esecutiva); (2) mancata declaratoria d'ufficio dell'estinzione dei reati ai sensi dell'art. 167 cod. pen. relativi a due sentenze (sostiene che non essendovi causa di revocabilità dei benefici la prescrizione/estinzione doveva essere riconosciuta d'ufficio); (3) omissione nel considerare che la causa di revoca delle sospensioni era la dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 105 cod. pen., intervenuta dopo una eventuale estinzione ex art. 167, con ciò alterando la decorrenza dei termini e la sorte delle pene.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: ha affermato che la revoca della sospensione condizionale decisa in sede di cognizione è coperta dal giudicato e quindi non è sindacabile in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione. Quanto alle richieste di declaratoria di estinzione delle pene relative alle sentenze della Pretura di Napoli del 21/2/1973 e del Tribunale militare di Napoli del 14/11/1975, la Corte ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri affinché la questione venga decisa nel contraddittorio delle parti. In sintesi: primo motivo rigettato; su alcune istanze il procedimento deve proseguire con opposizione e decisione piena in contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena, disposta in sede di cognizione, costituisce pronuncia che rientra nel giudicato e non è sindacabile in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione.

  • art. 167 cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un altro delitto o contravvenzione della stessa indole; la sua applicazione può incidere sull'esecuzione ma, in presenza di contestazioni sulla decorrenza o su fatti rilevanti, la decisione va assunta nel contraddittorio.

  • art. 105 cod. pen.

    Riguarda la dichiarazione di delinquenza abituale; la Corte segnala che profili soggettivi o successivi alla sospensione possono influire sulla revoca, ma la valutazione di tali fatti deve avvenire nella sede appropriata e nel contraddittorio.

  • artt. 533 e ss. cod. proc. pen.

    Determinano gli effetti del giudicato; la Corte precisa che, pur non elencando espressamente tutte le pronunce, il giudicato copre anche le decisioni sulla revoca della sospensione condizionale rese in sede cognitiva.

  • art. 660 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel contesto delle doglianze procedurali in sede esecutiva; la Corte non ha accolto la via esecutiva per rimettere questioni coperte dal giudicato.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto inammissibile, in sede esecutiva, la richiesta diretta a rimettere in discussione pronunce di cognizione passate in giudicato.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme processuali pertinenti; la decisione conferma i limiti dell'intervento esecutivo su questioni di cognizione definitive.

  • art. 650 cod. proc. pen.

    Rilevata tra le norme richiamate dal ricorrente; non accolta la possibilità di riesame esecutivo di quanto già deciso con giudicato.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che le fattispecie dedotte giustificassero un sindacato esecutivo del giudicato.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di decidere de plano alcune questioni; tuttavia, quando la decisione incide su questioni che richiedono contraddittorio (es. decorrenza della prescrizione o esistenza di cause di revoca), il ricorso deve essere qualificato come opposizione e deciso con le garanzie del contraddittorio.

  • art. 670 cod. proc. pen. (richiamo specifico)

    Ribadisce i limiti dell'incidente di esecuzione come strumento per rimettere in discussione pronunce di cognizione già passate in giudicato.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Autorizza la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale competente affinché la declaratoria di estinzione sia decisa nel contraddittorio; la Corte ha applicato questa disposizione per le pene la cui estinzione era stata rigettata de plano.

  • art. 676, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nell'ambito delle regole sul procedimento esecutivo e sull'intervento del giudice dell'esecuzione; evidenzia i limiti procedurali all'azione d'ufficio quando è necessario il contraddittorio.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata in sede di cognizione e passata in giudicato rientra nel giudicato e non può essere riesaminata tramite incidente di esecuzione: va impugnata con i mezzi ordinari previsti per le decisioni di cognizione.
  • Se il giudice dell'esecuzione incontra questioni sulla decorrenza della prescrizione o sull'esistenza di cause di revoca che richiedono valutazione fattuale o contraddittoria, deve qualificare il ricorso come opposizione ex art. 667 e trasmettere gli atti al Tribunale per la decisione nel contraddittorio.
  • L'art. 167 cod. pen. può estinguere il reato e far venir meno l'esecuzione, ma l'applicazione di tale norma quando è controversa la decorrenza dei termini o l'effetto di revoche richiede accertamento pieno e non può essere decisa sommariamente in esecuzione senza contraddittorio.
  • Il potere del giudice dell'esecuzione di decidere d'ufficio è circoscritto: non può rimettere in discussione pronunce di cognizione passate in giudicato né risolvere questioni complesse di fatto senza garantire il contraddittorio tra le parti.
  • Quando si contesta l'effetto estintivo o sospensivo di fatti sopravvenuti (es. dichiarazione di delinquenza abituale, revoca di benefici), è preferibile procedere con l'opposizione o il rimedio processuale idoneo a tutelare il contraddittorio, anziché cercare il riesame in sede esecutiva.

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