Cassazione Civile, Ordinanza n. 19110/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito notificato dall'INPS per il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti per l'anno 2011, emesso sulla base di un accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate che aveva rettificato la dichiarazione dei redditi della contribuente. La contribuente ha opposto l'avviso sostenendo che l'accertamento presupposto era stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale e, comunque, che il relativo giudizio era ancora pendente in appello, con conseguente mancanza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo e l'emissione dell'avviso ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999. In cassazione ha dedotto: (1) violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 e omesso esame della pendenza del contenzioso tributario; (2) violazione dell'art. 67-bis del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza tributaria favorevole al contribuente sarebbe comunque esecutiva e osterebbe all'iscrizione a ruolo; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse condannato la ricorrente al pagamento delle somme senza una specifica domanda riconvenzionale dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la Corte territoriale aveva già accertato la pendenza dell'appello tributario e che la censura non si confrontava con la ratio decidendi; quanto al secondo motivo, lo ha reputato comunque infondato perché la questione dell'esecutività della sentenza tributaria favorevole al contribuente non incideva sulla motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di definitività dell'accertamento al momento dell'avviso; il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, poiché l'opposizione ad avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice, anche se rileva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, deve accertare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva e può quindi condannare l'opponente al pagamento senza che ciò integri ultrapetizione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
Per l'iscrizione a ruolo di contributi determinati sulla base di un accertamento fiscale impugnato è richiesto un provvedimento giudiziale esecutivo; in mancanza di definitività dell'accertamento, l'avviso di addebito è illegittimo sul piano formale.
art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992
La ricorrente lo invoca per sostenere l'esecutività della sentenza tributaria favorevole al contribuente, ma la Corte ritiene che tale deduzione non incida sulla ratio decidendi della decisione impugnata.
La censura per violazione di legge è infondata quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La nullità per ultrapetizione non sussiste se il giudice, nel giudizio di opposizione a cartella o avviso di addebito, accerta la fondatezza del credito e condanna l'opponente al pagamento come esito fisiologico del giudizio di cognizione.
Il motivo è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo realmente omesso dal giudice di merito.
Non è violato quando il giudice, nell'ambito dell'opposizione all'avviso di addebito, pronuncia sulla pretesa creditoria conseguenza dell'accertamento del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 12311/1997, Cass.
Richiamata come precedente sui principi dell'opposizione a decreto ingiuntivo applicabili al giudizio di opposizione a avviso di addebito.
art. 12333/2015, Cass.
Richiamata come precedente sui principi dell'opposizione a decreto ingiuntivo applicabili al giudizio di opposizione a avviso di addebito.
art. 14149/2012, Cass.
Richiamata come precedente in materia di riscossione di contributi mediante cartella o avviso di addebito.
art. 12025/2019, Cass.
Richiamata per il principio secondo cui, se la cartella consegue a un accertamento impugnato, la pronuncia sull'illegittimità formale dell'iscrizione non assicura un interesse concreto se non è in discussione l'effettiva azione esecutiva.
art. 1558/2020, Cass.
Richiamata per il principio secondo cui il giudice dell'opposizione deve verificare la fondatezza del credito anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente.
art. 6753/2020, Cass.
Richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento del credito costituisce esito fisiologico del giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione.
Massime di principio
- Nell'opposizione a un avviso di addebito contributivo il giudice non può limitarsi a rilevare l'illegittimità formale dell'iscrizione a ruolo, ma deve comunque accertare nel merito l'esistenza e l'ammontare della pretesa contributiva.
- L'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un provvedimento giudiziale esecutivo rileva sul piano formale, ma non esclude la possibilità di una pronuncia di condanna se il credito previdenziale risulti sostanzialmente fondato.
- L'opposizione ad avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione assimilabile, quanto alla struttura, all'opposizione a decreto ingiuntivo; pertanto la condanna dell'opponente al pagamento del credito non integra ultrapetizione anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua in modo specifico il fatto storico trascurato e se la sentenza impugnata lo ha invece espressamente esaminato.
- La censura di violazione di legge deve misurarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; in difetto, il motivo è infondato o inammissibile.
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