Cassazione Civile, Ordinanza n. 26070/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti in un immobile di proprietà della ricorrente, che in primo grado aveva agito contro alcune imprese esecutrici e contro il direttore dei lavori facendo valere la garanzia per i vizi dell'appalto; i convenuti avevano resistito e avevano chiesto in via riconvenzionale il pagamento dei compensi per le opere svolte. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità di alcune domande, rigettato le altre e accolto le riconvenzionali, condannando la committente al pagamento di varie somme. In appello la soccombente sosteneva di non aver mai conferito mandato agli avvocati che avevano introdotto il giudizio di primo grado, di non aver mai avuto conoscenza del processo e che la procura fosse falsa; proponeva quindi querela di falso incidentale. La Corte d'appello dichiarava però l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine breve di 30 giorni dalla notificazione della sentenza alla parte. In cassazione la ricorrente denunciava violazione degli artt. 285, 170, 325, 326 e 327 c.p.c., sostenendo che la notifica della sentenza non poteva far decorrere il termine breve perché non eseguita al procuratore costituito e, comunque, inefficace poiché la procura sarebbe stata falsa e quindi mai validamente conferita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, in base alla stessa prospettazione della ricorrente, la sua posizione andava assimilata a quella del contumace involontario: la dedotta falsità o mancanza della procura non impedisce che la sentenza di primo grado, pur nulla per difetto di un presupposto processuale, esista come atto processuale e sia suscettibile di passare in giudicato se non impugnata tempestivamente. Di conseguenza, la valida notificazione della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, quando ricorrano sia la nullità degli atti processuali sia la mancata conoscenza del processo per effetto di tale nullità. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alla condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato inquadrato come denuncia di violazione di legge processuale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione della sentenza e decorrenza del termine breve.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione al procuratore costituito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non fosse decorso il termine breve di impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza del termine breve per impugnare.
La Corte ha ribadito che, in presenza di nullità degli atti e mancata conoscenza del processo, la notificazione della sentenza al contumace involontario fa decorrere il termine breve per impugnare.
È stato richiamato il meccanismo di definizione anticipata del giudizio e l'opposizione della ricorrente alla proposta.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente.
La Corte ha applicato la condanna aggravata perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta dopo opposizione della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per fondare la decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza alla parte che si assuma contumace involontaria è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, quando la parte alleghi la nullità degli atti del giudizio per difetto di procura e la conseguente mancata conoscenza del processo.
- La mancanza o falsità della procura al difensore non determina l'inesistenza dell'atto di citazione, ma la nullità del processo per difetto di un presupposto processuale; la sentenza che ne deriva è nulla, non inesistente, e può passare in giudicato se non viene tempestivamente impugnata.
- Il rimedio dell'actio nullitatis e della relativa exceptio è riservato al diverso caso di inesistenza della sentenza, non alla mera nullità derivante da vizi della rappresentanza processuale.
- Se il ricorso viene rigettato in conformità alla proposta di definizione anticipata dopo opposizione, possono trovare applicazione la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
- La decorrenza del termine breve di impugnazione va verificata in coerenza con la posizione processuale effettiva dedotta dalla parte, ma la contestazione del mandato difensivo non esonera di per sé dall'effetto della notificazione della sentenza.
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