Cassazione Civile, Ordinanza n. 05520/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un'operazione societaria in cui una società aveva costituito una nuova società, ne aveva aumentato il capitale mediante conferimento di un ramo d'azienda e poi aveva ceduto a un terzo l'intera partecipazione nella società conferitaria. L'Amministrazione finanziaria ha riqualificato l'operazione come cessione di ramo d'azienda, emettendo avviso di liquidazione e rettifica con applicazione di un'imposta di registro più elevata e di una sanzione. La società ha impugnato l'atto; il ricorso è stato accolto in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In Cassazione, però, la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti della definizione agevolata e ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i requisiti della definizione agevolata della controversia fiscale ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese giudiziali restino a carico della parte che le ha anticipate. Ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
La definizione agevolata della controversia estingue il giudizio quando risultino integrati i presupposti normativi e non sia stata proposta istanza di trattazione nei termini previsti.
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
art. 140-bis disp. att. cod. proc. civ.
Consente la celebrazione dell'adunanza camerale con modalità da remoto nel caso di specie.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità quando la domanda risulti validamente presentata e non vi siano stati i motivi ostativi previsti dalla disciplina speciale.
- Quando sopravviene una causa estintiva del giudizio per definizione agevolata, viene meno l'interesse delle parti a ottenere una decisione di merito.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e, trattandosi di misura di natura lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo il principio applicato dalla Corte in controversie analoghe.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05436/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05437/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05441/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05442/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05443/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05444/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →