Cassazione Civile, Ordinanza n. 14718/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di terreni siti nel Comune di Arese avevano inizialmente contestato la stima dell'indennità di esproprio comunicata dal consorzio espropriante. Dopo una prima fase processuale conclusasi con cassazione con rinvio e successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, essi hanno proposto un nuovo ricorso per la determinazione giudiziale dell'indennità. La corte territoriale ha dichiarato inammissibile il nuovo ricorso ritenendo decorso il termine decadenziale di trenta giorni dalla data del decreto di esproprio, applicando l'art. 54 d.P.R. 327/2001 e l'art. 29 d.lgs. 150/2011. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto violazione e falsa applicazione di tali norme, sostenendo che, in mancanza di una stima definitiva della Commissione provinciale espropri, l'azione non era soggetta a decadenza di trenta giorni ma al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal decreto ablatorio, e che il ricorso era stato comunque proposto entro tale termine.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che l'estinzione del precedente giudizio di rinvio per mancata riassunzione non estingue il diritto di azione e non impedisce la riproposizione della domanda, restando vincolante il principio di diritto già enunciato. Nel merito, ha affermato che il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 54 d.P.R. 327/2001 e dall'art. 29 d.lgs. 150/2011 opera solo quando vi sia una stima definitiva dell'indennità; quando tale stima non sia stata formata, l'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità resta soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale dalla data del decreto di esproprio. Poiché nel caso concreto non era intervenuta alcuna stima definitiva e il nuovo ricorso era stato proposto entro dieci anni, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione non estingue il diritto di azione e il principio di diritto enunciato dalla Cassazione conserva efficacia vincolante anche nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla stima opera solo in presenza di una stima definitiva dell'indennità
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima, a pena di inammissibilità, si applica solo se esiste una stima peritale definitiva; in mancanza, vale la prescrizione ordinaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
art. 34, comma 37, lettera b), d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
ha abrogato l'art. 54, comma 2, del d.P.R. 327/2001, ma il regime del termine decadenziale resta riferito al caso di stima definitiva
Massime di principio
- L'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione non preclude la riproposizione della domanda, restando però vincolante il principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione.
- Il termine decadenziale di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio opera soltanto quando sia stata formata una stima definitiva dell'indennità.
- In assenza di stima definitiva, l'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal decreto di esproprio.
- La corretta qualificazione del termine applicabile richiede di verificare preliminarmente se l'indennità sia stata oggetto di stima definitiva; in difetto, è erronea la declaratoria di inammissibilità fondata su decadenza non esistente.
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