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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11117/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per furto aggravato in concorso, con il solo effetto già disposto in appello della riduzione di pena per il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. riducendo la pena, ma confermando la responsabilità per furto aggravato in concorso con altro soggetto. L'unico motivo dedotto denunciava violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, sostanzialmente contestando il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dalla corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti; ha inoltre richiamato il principio per cui la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo arbitrio o motivazione manifestamente illogica, circostanze che non ricorrevano nel caso.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È stata riconosciuta in appello l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza relativa alla valutazione dei criteri di commisurazione della pena è stata ritenuta non sindacabile in cassazione quando si risolva in una riproposizione di censure già esaminate dal giudice di merito e la motivazione non sia illogica o arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte e specificamente valutate dal giudice di appello, senza indicare un effettivo vizio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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