Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4780/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'aveva condannata al risarcimento in favore della parte civile, deducendo: (1) inosservanza dell'art. 152 c.p. perché la mancata comparizione della persona offesa a un'udienza fissata per verificare la remissione della querela sarebbe stata valutata dal giudice di primo grado come remissione tacita; (2) violazione delle norme processuali (artt. 573, 603, comma 4, e 604, comma 6 c.p.p.) perché la Corte d'appello aveva pronunciato la condanna civile sulla base di un'istruttoria di primo grado che la difesa riteneva incompleta e avrebbe dovuto disporre d'ufficio la rinnovazione del dibattimento per consentire alla ricorrente di esercitare il controesame e assumere prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e in parte generici. Ha confermato che la persona offesa aveva effettivamente presenziato e deposto all'udienza del 27 giugno 2016 esprimendo la volontà di non rimettere la querela; la successiva assenza, giustificata con irreperibilità, non può essere considerata remissione tacita. Ha inoltre affermato che l'art. 604, comma 6, c.p.p. attribuisce al giudice d'appello una facoltà discrezionale di disporre la rinnovazione del dibattimento (quando "occorrendo"), non un obbligo, e che in questo caso l'istruttoria di primo grado era stata svolta e le prove ritenute dalla Corte d'appello (deposizioni del querelante e di due Carabinieri) erano idonee a fondare la responsabilità civile. La ricorrente non ha documentato né specificato le prove che sarebbero state decisive né dimostrato di essere stata preclusa nel controesame. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 152 codice penale

    La Corte ha interpretato che la mancata comparizione del querelante può integrare remissione tacita solo quando si tratti dell'udienza in cui era stato specificamente citato come testimone e non sia giustificata; nel caso qui esaminato la persona offesa aveva già deposto come testimone esprimendo volontà contraria alla remissione, perciò l'assenza successiva giustificata non vale come remissione tacita.

  • art. 604, comma 6, codice di procedura penale

    La norma attribuisce al giudice di appello la facoltà discrezionale (individuata dal termine "occorrendo") di ordinare la rinnovazione del dibattimento quando ritenga erronea la dichiarazione di estinzione o improcedibilità pronunciata in primo grado; non impone un obbligo automatico di rinnovazione.

  • art. 603, comma 4, codice di procedura penale

    Richiamata nella contestazione difensiva riguardo ai limiti della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che circoscrive la possibilità di nuova istruzione ai limiti previsti dall'art. 603.

  • art. 573 codice di procedura penale

    Norma generale sul procedimento d'appello penale citata dalla difesa come richiamo procedurale; la Corte ha ritenuto invece che, avuto riguardo alle risultanze probatorie, non sussistesse obbligo di rinnovazione.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Applicata per la condanna alle spese e per la comminazione dell'ammenda alla ricorrente in ragione dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa nella sua proposizione.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (richiami all'entrata in vigore)

    Richiamato in relazione al principio tempus regit actum: la novella normativa (terzo comma, n.1, art.152) non è applicabile ratione temporis al caso di specie.

Massime di principio

  • La mancata comparizione successiva della persona offesa non equivale automaticamente a remissione tacita della querela se la stessa aveva già deposto in udienza precedente esprimendo la volontà di non rimettere la querela, soprattutto se l'assenza è giustificata.
  • L'art. 604, comma 6, c.p.p. conferisce al giudice d'appello una discrezionalità nel disporre la rinnovazione del dibattimento; non è possibile pretendere la rinnovazione come diritto automatico senza dimostrare l'effettiva necessità e la potenziale incidenza delle prove mancanti.
  • La parte che denuncia pregiudizio per mancato controesame o per prove non acquisite deve specificare e documentare quali atti o prove le sono stati preclusi e perché sarebbero stati decisivi; deduzioni generiche o non autosufficienti sono destinate a non essere accolte in sede di legittimità.
  • Se in primo grado è stata svolta istruttoria probatoria significativa, la Corte d'appello può riformare la decisione anche ai soli effetti civili sulla base delle risultanze esistenti, purché la valutazione sia motivata e non violi il diritto di difesa.
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati o meramente generici possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa, a una ammenda ex art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.