Cassazione Penale, Ordinanza n. 37566/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di atti persecutori. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità penale; 2) vizio di motivazione per asserito travisamento delle prove orali e documentali acquisite; 3) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sempre in relazione ai punti precedenti. La difesa, anche tramite memoria, sosteneva in sostanza che la ricostruzione della Corte territoriale fosse errata nella valutazione delle prove e che la persona offesa fosse animata da acredine verso l'imputato. La Suprema Corte ha però rilevato che le censure miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, logica e sorretta da plurimi riscontri, incluse le dichiarazioni della persona offesa, del testimone amministratore di condominio, la documentazione prodotta e le stesse ammissioni dell'imputato e del figlio, pur qualificando i fatti come reazione al comportamento della persona offesa. È stata inoltre ritenuta corretta la qualificazione del fatto come atti persecutori, con evento individuato nel mutamento delle abitudini di vita della vittima, non meramente transitorio o occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ha invece escluso la condanna alle spese in favore della parte civile, rilevando che il suo difensore non aveva svolto un'utile attività difensiva, limitandosi a conclusioni non argomentate. Nel motivare su quest'ultimo punto, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese solo se abbia effettivamente svolto un'attività utile a contrastare la pretesa avversa, anche mediante memorie scritte.
Norme richiamate
La fattispecie di atti persecutori è stata ritenuta integrata quando le condotte dell'imputato determinano nella vittima un mutamento delle abitudini di vita, non meramente occasionale o transitorio, ma qualitativamente apprezzabile.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese quando non abbia svolto un'utile attività difensiva idonea a fornire un contributo alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera prospettazione di una lettura alternativa delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, supportata da riscontri esterni e interni.
- Ai fini dell'integrazione del delitto di atti persecutori, l'evento può consistere nel mutamento delle abitudini di vita della vittima, purché si tratti di una costrizione apprezzabile e non di alterazioni soltanto transitorie o occasionali.
- Nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se abbia effettivamente svolto un'attività difensiva utile, anche tramite memorie, diretta a contrastare le doglianze dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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