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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20125/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva inflitto la pena di 8 mesi di reclusione ritenendo non applicabile la sanzione sostitutiva. Il motivo del ricorso è consistito nella denuncia di carenza di motivazione e nella contestazione della valutazione dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 24/11/1981 n. 689, ossia che il giudice avrebbe erroneamente escluso la sostituzione senza adeguata considerazione dei parametri rilevanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di prime cure abbia fornito fondamento logico alla decisione di non disporre la sostituzione della pena, richiamando il certificato giudiziale e considerando i precedenti dell'imputato e la gravità dei fatti (minaccia grave, danneggiamento, lesioni con uso di un bastone portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo) in danno della stessa persona. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui per l'applicazione dell'art. 53/689 non è necessario esaminare tutti i parametri dell'art. 133 c.p. in ogni caso. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per l'accordo/definizione della pena in sede giudiziale; qui indicata come titolo della decisione di primo grado.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Prevede la possibilità di sostituire pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie; la Corte osserva che la valutazione dei presupposti non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri dell'art. 133 c.p. in tutti i casi.

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene i criteri per la determinazione della pena; richiamato come riferimento ai criteri, ma la Corte precisa che non sempre è necessario esaminare tutte le voci per decidere sulla sostituzione prevista dall'art. 53/689.

  • Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020 (Cascio), Rv. 279876 - 01

    Giurisprudenza richiamata quale precedente che ha ritenuto legittima la decisione di rigettare la richiesta di sostituzione basandosi su precedente specifico con pena sospesa, a supporto del principio che non sempre è necessario esaminare tutti i parametri dell'art. 133 c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per la sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 53/689 non è sempre necessario un esame puntuale e separato di tutti i singoli parametri indicati dall'art. 133 c.p.; il giudice può formare il convincimento sulla base di elementi sintetitici e coerenti.
  • La presenza di precedenti specifici e la gravità dei fatti commessi, specialmente se in danno della stessa persona, possono legittimare il rifiuto della sostituzione della pena, anche quando la pena inflitta è breve.
  • Il certificato giudiziale (stato di fedina/precedenti) è elemento idoneo a fondare la decisione di non applicare una sanzione sostitutiva se ciò risulta logicamente collegato alla valutazione della pericolosità o della recenza/gravità della condotta.
  • In sede di legittimità, la Corte verifica la logicità e la congruità della motivazione; decisioni motivate in termini coerenti e privi di illogicità non sono sindacabili perché prive di carenza di motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare l'aggravio delle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.

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