Cassazione Civile, Ordinanza n. 30797/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Nel giudizio di merito una proprietaria aveva chiesto dichiararsi l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del proprio fondo e a favore del fondo dei convenuti. I convenuti avevano resistito sostenendo, in via principale, che il passaggio fosse esercitato su un cortile di cui erano comproprietari e, in subordine, che il diritto di transito fosse stato acquistato per usucapione; avevano inoltre proposto una domanda riconvenzionale per l’eliminazione di opere che avrebbero comportato la costituzione illecita di una servitù di veduta. La controparte aveva a sua volta introdotto una reconventio reconventionis per la rimozione di opere realizzate dai convenuti su area di sua esclusiva proprietà. Il Tribunale aveva accolto la negatoria servitutis, dichiarando inammissibile per tardività la reconventio reconventionis e rigettando le domande riconvenzionali; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In Cassazione i soccombenti deducevano un unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e, in particolare, il rogito del 27.10.1945, dal quale – secondo i ricorrenti – sarebbe emersa la costituzione per contratto della servitù di passaggio; il ricorso si risolveva dunque nella contestazione dell’interpretazione del titolo negoziale compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto di condividere la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che l’interpretazione del rogito e degli altri titoli era stata compiuta dal giudice di merito in modo puntuale e senza errori di diritto. Ha quindi affermato che la censura dei ricorrenti non si confrontava con il principio secondo cui non è consentito, in sede di legittimità, limitarsi a contrapporre una diversa lettura del contratto o del titolo a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito, quando quest’ultima sia una delle possibili interpretazioni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte non ne ha ravvisato la violazione perché la censura mirava in realtà a sollecitare una diversa interpretazione del titolo.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto che non vi fosse un errore di diritto, ma solo una diversa lettura del contenuto negoziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio dedotto; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse un vizio processuale, qualificandola invece come mera contestazione della valutazione interpretativa di merito.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale disposizione; la Corte ha condiviso la proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dai commi 3 e 4, condannando i ricorrenti a una somma in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la sola preferenza accordata dal giudice di merito a una delle possibili interpretazioni di un titolo negoziale, quando la ricostruzione adottata sia plausibile e non presenti errori di diritto.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per trasformare in vizio di legittimità una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di diversa lettura del contratto.
- Quando la controversia riguarda l’esistenza di una servitù fondata su un atto negoziale, la critica in Cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi dell’interpretazione del titolo, e non limitarsi a proporre un significato alternativo.
- La contestazione dell’interpretazione di un rogito o di altro titolo non è ammissibile se si risolve nella contrapposizione tra due letture entrambe astrattamente possibili, essendo riservata al giudice di merito la scelta tra interpretazioni plausibili.
- La decisione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l’applicazione delle conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30719/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30722/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30725/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30740/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2023 del 06/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →