Cassazione Penale, Ordinanza n. 19752/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di due imputati per furto pluriaggravato. In cassazione è stato proposto un unico motivo, di identico contenuto per entrambi e formulato dal comune difensore. Quanto a uno dei ricorrenti, si è denunciato vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva, deducendone l'inconfigurabilità o comunque l'ingiustizia in ragione della lontananza temporale dei precedenti. Per entrambi, si è dedotta la violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della pena, assumendo che non fosse stata adeguatamente valorizzata la condotta processuale, in particolare la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua perché valorizzava plurimi precedenti per reati di particolare gravità e di analoga indole, commessi senza soluzione di continuità, nonché una condanna definitiva intervenuta in data 17 giugno 2021, temporalmente prossima ai fatti di causa. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che la condotta processuale fosse già stata considerata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, sebbene non nella massima estensione, in ragione della gravità del fatto, motivata dall'ingente quantitativo di materiale ferroso sottratto e dal danneggiamento della recinzione metallica a protezione della linea ferroviaria, con grave pericolo per il trasporto pubblico e la regolarità della circolazione ferroviaria. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reato presupposto della condanna confermata in appello, qualificato come furto pluriaggravato.
La Corte richiama la recidiva quale circostanza ritenuta sussistente in base ai precedenti penali specifici e alla loro prossimità temporale.
Le attenuanti generiche sono state già concesse e la condotta processuale degli imputati è stata considerata in sede di dosimetria della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva può essere motivatamente riconosciuta quando l'imputato presenti plurimi precedenti per reati della stessa indole e di particolare gravità, commessi in un arco temporale non interrotto, specie se uno dei precedenti è divenuto definitivo in prossimità dei fatti di causa.
- La censura sul trattamento sanzionatorio non è fondata se il giudice di merito ha già valorizzato la condotta processuale ai fini della concessione delle attenuanti generiche e ha motivato la mancata massima estensione del beneficio con riferimento alla gravità concreta del fatto.
- Nella valutazione della gravità del furto, assumono rilievo sia la quantità del bene sottratto sia le modalità della condotta, compreso il danneggiamento di strutture protettive e il conseguente pericolo per la sicurezza di servizi pubblici essenziali.
- Quando il ricorso di legittimità si risolve in censure manifestamente infondate sulla motivazione della recidiva e sulla dosimetria della pena, la declaratoria corretta è l'inammissibilità, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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