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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24314/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con strumenti di controllo) in relazione ai delitti contestati (artt. 629 e 416-bis.1 c.p.). Deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., commi 3 e 4, e vizio di motivazione sulla valutazione dell'attualità ed effettività delle esigenze cautelari, lamentando in particolare che, essendo ultrasettantenne, la custodia poteva essere sostituita salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; inoltre richiama la revoca, in altro procedimento, della libertà vigilata a suo carico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di appello avesse correttamente valutato l'età del ricorrente ma indicato altresì un complesso di elementi (ripetitività delle condotte, collegamento con la criminalità organizzata, plurimi e gravissimi precedenti, commissione dei fatti pochi mesi prima del compimento dei settant'anni) idonei a giustificare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e dunque il mantenimento della custodia in carcere ai sensi dell'art. 274, comma 4, cod. proc. pen. Ha inoltre ritenuto irrilevante la revoca della libertà vigilata intervenuta in altro procedimento, in quanto antecedente ai fatti contestati. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.). Disposto inoltre l'invio degli atti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Il quarto comma è stato richiamato dalla Corte per giustificare il mantenimento della custodia cautelare quando sussistono esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza"; la Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero dimostrate dal contesto fattuale (gravità, ripetitività, collegamento con criminalità organizzata, precedenti).

  • art. 275 cod. proc. pen., commi 3 e 4

    Il ricorrente invocava la prevalenza della tutela prevista dal quarto comma in favore degli ultrasettantenni; la Corte ha invece valutato che l'età è rilevante ma non impeditiva della custodia se persistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, correttamente applicando la norma nel suo insieme.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma a titolo di sanzione per la proposizione di un ricorso inammissibile; la Corte ha determinato la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulle comunicazioni e adempimenti conseguenti quando il provvedimento non comporta la remissione in libertà; la Corte ha disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamate in relazione al contraddittorio scritto: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle disposizioni richiamate.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Precedente richiamato in relazione ai profili di inammissibilità ed alla determinazione delle sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.

Massime di principio

  • L'età avanzata (oltre i 70 anni) è un elemento rilevante ai fini della valutazione della sostituzione della custodia, ma non è automaticamente determinante: la custodia può essere mantenuta se sussistono esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza" adeguatamente motivate.
  • Il giudice valuta il quadro complessivo (natura e gravità del fatto, ripetitività delle condotte, collegamenti con la criminalità organizzata, precedenti penali anche se datati, temporalità rispetto al raggiungimento dell'età avanzata) per decidere sulla sostituzione della misura cautelare.
  • La revoca di misure di sicurezza o di misure di controllo precedenti, se intervenuta in tempi antecedenti ai fatti oggetto del nuovo procedimento, ha limitata valenza probatoria rispetto alla rinnovata valutazione cautelare relativa a fatti successivi.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare l'impugnante deve far sorgere elementi nuovi e concreti che incidano sull'attualità delle esigenze cautelari indicate dal giudice; mere eccezioni formali o generiche sul principio di preferenza dell'istituto per gli ultrasettantenni difficilmente sono sufficienti.
  • In sede di impugnazione cautelare, se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne per spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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