Cassazione Penale, Sentenza n. 30897/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina (11/09/2020) lamentando omissione di motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul ridimensionamento della pena, richieste con l'atto di appello; deduce violazione di legge per omissione di motivazione e chiede annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, alla data del 24/09/2020, è intervenuta la prescrizione del reato (commesso il 23/07/2015) e quindi la causa estintiva prevista dall'art. 129 cod. proc. pen. Ha dichiarato che, in presenza di una causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, non è necessario né utile entrare nel merito delle doglianze sulla motivazione della Corte territoriale. Non sussistendo i presupposti per un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La motivazione è stata resa in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 7
Norma indicata quale fattispecie contestata nella sentenza di merito; la Corte richiama l'articolo come titolo del reato per cui era stato riconosciuto responsabile l'imputato.
codice di procedura penale - art. 129, comma 1
Consente alla Corte di cassazione di rilevare e dichiarare, anche d'ufficio, sopravvenuta causa di non punibilità (es. prescrizione) intervenuta dopo la sentenza impugnata e di annullare senza rinvio quando il reato è estinto.
codice di procedura penale - art. 129, comma 2
Prevede la possibilità, in casi ben determinati, di pronunciare l'assoluzione di merito da parte della Corte di cassazione; nella sentenza in esame la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicare questa disposizione.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Autorizza l'uso della motivazione semplificata in sentenze di legittimità quando ricorrono condizioni previste; la Corte lo ha richiamato per motivare in forma semplificata l'annullamento per prescrizione.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 1021/2001; Sez. U., n. 35490/2009)
Principio richiamato: quando è accertata una causa estintiva del reato, l'esistenza di nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata diventa irrilevante ai fini della decisione di legittimità, dato il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
Massime di principio
- Se, prima della decisione di legittimità, interviene la prescrizione (o altra causa estintiva) del reato, la Corte di cassazione può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio, rendendo superfluo esaminare le censure di merito sull'istruttoria o sulla motivazione.
- La sopravvenuta estinzione del reato esclude in genere la rilevanza delle nullità e dei vizi di motivazione della sentenza impugnata; tali questioni non possono impedire l'applicazione immediata della causa estintiva.
- La Corte può, in casi eccezionali e se sussistono i presupposti, pronunciare l'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, ma ciò richiede circostanze che rendano necessaria una decisione di merito e non è automatico quando interviene la prescrizione.
- Per chi impugna è fondamentale verificare e calcolare con precisione i termini di prescrizione e segnalare tempestivamente ogni questione che possa incidere sul decorso del termine; la prescrizione può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
- La motivazione semplificata è possibile quando si applicano principi giuridici consolidati; tuttavia, quando si chiede un riesame delle circostanze attenuanti o della motivazione, tali censure resteranno rilevanti solo se la causa estintiva non sia intervenuta o non venga riconosciuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30788/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30790/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30791/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30792/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30793/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30794/2022 del 09/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →