Cassazione Civile, Ordinanza n. 18988/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS nei confronti di una società che svolgeva attività di trasporto merci, per contributi ritenuti dovuti in relazione a 29 lavoratori formalmente assunti a tempo parziale nel periodo marzo 2012-aprile 2015. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, ha ritenuto che le risultanze istruttorie dimostrassero che i rapporti andavano qualificati come lavoro a tempo pieno, con conseguente ricalcolo del monte ore e maggior contribuzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti ricondotti all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: 1) omessa valutazione di fatti storici per il peso attribuito alle deposizioni di due testi; 2) omessa valutazione di fatti storici per l'erronea ritenuta inattendibilità di altri quattro testi; 3) omessa valutazione di fatti storici per avere la Corte territoriale esaminato solo due posizioni lavorative senza considerare le altre ventisette. In sostanza, i motivi miravano a contestare la ricostruzione fattuale e l'apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come vizi di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., erano in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non la mera omissione di singoli elementi istruttori, quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo; non basta la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque preso in esame dal giudice di merito.
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
La proposta del relatore è stata trattata nel procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, deve darsi atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
importo previsto per il ricorso
È il parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, inclusa l'attendibilità dei testimoni, quando il giudice di merito abbia già esaminato il fatto controverso.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non ricorre per la sola omissione di singoli elementi probatori.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando affronta il nucleo fattuale decisivo della controversia, anche se non confuta analiticamente tutte le risultanze istruttorie incompatibili.
- L'apprezzamento sulla maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
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