Sentenza n. 158/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di nulla osta per l'ingresso e lo svolgimento di lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di nulla osta per l'ingresso in Italia di una cittadina extracomunitaria da assumere nel lavoro domestico. Il provvedimento era fondato su due autonome ragioni: la ritenuta insufficienza del reddito del datore di lavoro, pari a 3.754,70 euro per l'anno d'imposta 2024, rispetto alla soglia minima di 20.000 euro prevista per il datore unico componente della famiglia anagrafica; e la mancata produzione dell'autodichiarazione prevista dall'art. 22, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286/1998. Con un unico motivo il ricorrente ha contestato soltanto la seconda ragione, sostenendo di avere allegato l'autocertificazione e deducendo comunque che la sua eventuale omissione sarebbe stata una carenza documentale sanabile mediante la presentazione delle parti davanti allo Sportello unico per l'immigrazione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nulla è stato dedotto contro l'autonoma motivazione relativa all'insufficienza reddituale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando d'ufficio la questione e definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa comunicazione alle parti. Il provvedimento impugnato era plurimotivato: sia la carenza del requisito reddituale sia la mancata produzione dell'autodichiarazione erano ragioni autonome e ciascuna era sufficiente a sorreggere il rigetto. Poiché il ricorrente ha censurato esclusivamente la seconda motivazione, anche l'eventuale fondatezza delle doglianze sull'autodichiarazione non avrebbe potuto determinare l'annullamento del decreto, che sarebbe comunque rimasto fondato sulla non contestata insufficienza reddituale. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico del ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione individua l'autodichiarazione che il richiedente deve produrre nell'ambito della domanda di nulla osta; nel caso concreto la relativa omissione costituiva una delle autonome ragioni del rigetto.
art. 9 d.m. 27 maggio 2020
È stato richiamato dall'amministrazione quale fonte della soglia minima di reddito richiesta al datore di lavoro unico componente della famiglia anagrafica per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario nel settore domestico.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
È stato richiamato per la rilevazione d'ufficio della possibile causa di inammissibilità e la previa comunicazione alle parti.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerlo, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse se non contesta tutte le ragioni giustificatrici dell'atto.
- La contestazione di una sola motivazione autonoma non è idonea a produrre l'annullamento dell'atto quando un'altra motivazione, rimasta inoppugnata, conserva autonoma validità e sufficienza decisoria.
- L'interesse all'impugnazione viene meno quando, anche in caso di accoglimento delle censure dedotte, l'amministrazione potrebbe mantenere il provvedimento sulla base di una distinta ragione non contestata.
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