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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26756/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia nasce da una delibera del consiglio di amministrazione di una cooperativa vitivinicola che aveva irrogato a due soci sanzioni pecuniarie per asserita violazione del regolamento interno: mancata presentazione della domanda preventiva di produzione alla commissione di vendemmia e vendite non autorizzate. I soci avevano impugnato la delibera davanti ad arbitri, che l'avevano annullata. La cooperativa aveva quindi impugnato il lodo dinanzi alla corte d'appello, deducendo principalmente: 1) nullità del procedimento e della sentenza per difetto di motivazione e violazione del contraddittorio, sostenendo che gli arbitri avessero deciso su questioni mai devolute, in particolare sull'obbligo di chiedere autorizzazione alla vendita a terzi e sulla presentazione della denuncia di produzione; 2) omessa pronuncia o comunque errata declaratoria di genericità della censura di nullità del lodo per ultrapetizione, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., assumendo che il collegio arbitrale avesse pronunciato oltre i limiti del quesito sottoposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello aveva dato una risposta logica e comprensibile: non vi era violazione del contraddittorio, poiché gli arbitri avevano deciso sui fatti allegati dagli istanti e sulla sussistenza dei presupposti di fatto per applicare la sanzione, senza introdurre d'ufficio questioni nuove; inoltre, la censura di contraddittorietà del lodo era stata correttamente esclusa, perché la decisione arbitrale era stata fondata non su una contraddizione interna, ma sull'interpretazione del regolamento e sull'insussistenza della fattispecie sanzionata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non aveva assolto l'onere di specificità necessario per denunciare l'ultrapetizione del lodo: non aveva trascritto i quesiti arbitrali, le parti salienti del lodo né le argomentazioni dell'impugnazione, rendendo impossibile verificare l'asserito superamento dei limiti della convenzione arbitrale. La cooperativa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 regolamento della Cooperativa

    "sanzioni pecuniarie" per mancata domanda preventiva di produzione e vendite non autorizzate

    La Corte richiama il regolamento solo per ricostruire la fattispecie sanzionatoria e osserva che gli arbitri ne hanno escluso l'applicabilità alla condotta contestata perché mancava una corrispondenza tra il fatto addebitato e la fattispecie astratta prevista.

  • art. 829, primo comma, n. 9 c.p.c.

    La nullità per violazione del contraddittorio richiede una concreta menomazione del diritto di difesa, specificamente allegata e accertabile in relazione allo svolgimento del procedimento arbitrale.

  • art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c.

    La contraddittorietà del lodo rileva solo nei casi di contrasto tra le parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; non basta una contraddizione interna alla motivazione, salvo che si traduca in motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 823, secondo comma, n. 5 c.p.c.

    La motivazione del lodo deve essere esistente e riconducibile al suo modello funzionale; la mera insufficienza non integra il vizio rilevante, occorrendo un'anomalia radicale.

  • art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c.

    "ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato"

    Gli arbitri devono decidere su tutto il thema decidendum loro sottoposto e non oltre i suoi limiti; chi deduce l'ultrapetizione deve specificare le lacune e le incongruenze del ragionamento arbitrale, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei quesiti.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    L'obbligo di motivazione è violato solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un irriducibile contrasto che ne impedisca la comprensione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in caso di totale assenza di motivazione, motivazione apparente o obiettivamente incomprensibile, non per semplice insufficienza argomentativa.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato indirettamente nel passaggio sull'onere di allegare e provare la concreta lesione del contraddittorio e nel dovere della parte di specificare il vizio denunciato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo per violazione del contraddittorio, la nullità non deriva dalla mera mancata considerazione di un fatto discusso nel procedimento, ma solo dalla concreta lesione del diritto di difesa, da allegare in modo specifico e da verificare rispetto alle modalità effettive del confronto tra le parti.
  • La censura di contraddittorietà del lodo è ammissibile solo quando vi sia un contrasto tra dispositive o tra dispositivo e motivazione, oppure una motivazione radicalmente inesistente o incomprensibile; non è sufficiente una diversa lettura del ragionamento arbitrale.
  • Per dedurre che gli arbitri abbiano pronunciato oltre i limiti del mandato arbitrale, la parte deve individuare in modo puntuale i quesiti, il contenuto del lodo e le incongruenze logiche della decisione; non è sufficiente opporre una propria interpretazione del thema decidendum.
  • Nel controllo sull'impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione di merito a quella degli arbitri, ma verifica soltanto la coerenza logica della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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