Cassazione Penale, Ordinanza n. 15444/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminato la pena inflitta a due imputati per il reato associativo in materia di stupefacenti, accogliendo un concordato raggiunto in udienza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, tramite i rispettivi difensori, vizio di motivazione per asserita carenza nella determinazione della pena. In particolare, le doglianze miravano a contestare la misura della sanzione concordata e la sua motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che i motivi dedotti non rientrano nel novero tassativo delle censure proponibili contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., poiché attengono alla determinazione della pena concordata e non denunciano l'illegalità della sanzione. Ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili con decisione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa.
Norme richiamate
Indicato come titolo del reato associativo in materia di stupefacenti oggetto della condanna di merito.
Il ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le doglianze sulla misura della pena concordata, salvo illegalità della sanzione.
Richiamato in giurisprudenza citata come parametro non deducibile nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità de plano dei ricorsi.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma istitutiva del concordato in appello richiamata nella giurisprudenza citata.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il criterio della condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa dei ricorrenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello sono proponibili soltanto censure che investano la formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono ammissibili doglianze che si limitino a contestare la misura della pena concordata.
- La contestazione della pena concordata è ammissibile in cassazione solo quando la sanzione risulti illegale, ossia fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel concordato in appello, una volta che l'accordo processuale sia stato recepito dal giudice, non può esserne richiesta la modifica unilaterale in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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