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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7529/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva respinto il reclamo del detenuto avverso la previsione di fasce orarie per l'uso del pentolame da parte dei detenuti sottoposti al regime 41-bis e aveva dichiarato inammissibile il reclamo relativo alla ripetizione della somma di €450 versata a titolo di risarcimento per danni alla Casa circondariale di Nuoro. Il ricorrente deduce (1) omissione di valutazione della memoria difensiva del 3/6/2024, in cui evidenziava il conflitto tra l'orario di consegna dei fornelli e il suo orario di lavoro (porta-vitto), deducendo nullità; e contesta la pertinenza della giurisprudenza richiamata; (2) violazione dell'art. 666, comma 2 c.p.p. e doglianza sulla declaratoria di inammissibilità del reclamo relativo alla restituzione della somma, sostenendo l'esistenza di fatti nuovi (violazione del DPR 230/2000 art. 72, lavori eseguiti prima del suo arrivo, dubbia permanenza del danno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la regolamentazione di fasce orarie costituisca violazione automatica del diritto di alimentarsi: la disciplina delle modalità di cottura è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria se rispetta ragionevolezza e proporzionalità e non determina una differenziazione ingiustificata e vessatoria rispetto ai detenuti comuni; inoltre il ricorrente non ha indicato gli argomenti decisivi presenti nella memoria che il giudice avrebbe omesso di valutare. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto a-specifica e infondata la pretesa novità dei fatti, osservando che il riconoscimento del debito da parte del ricorrente rende la questione di riparazione sostanzialmente civilistica e dunque impropria per il reclamo penitenziario. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975 n. 354 (art. 35-bis)

    Strumento procedurale (reclamo) con cui il detenuto aveva impugnato provvedimenti sull'esercizio dei diritti in carcere; la Corte non ha annullato l'uso del reclamo ma ha ritenuto il merito della censura inammissibile.

  • Ordinamento penitenziario (art. 41-bis)

    Il regime speciale 41-bis giustifica misure organizzative differenziate, purché non risultino ingiustificatamente più afflittive rispetto al regime comune; la legittimità di fasce orarie si valuta in rapporto al trattamento riservato ai detenuti comuni nello stesso istituto.

  • D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (art. 13, comma 4)

    Riconosce la possibilità per i detenuti di riscaldare cibi o preparare alimenti semplici nelle camere; però l'esercizio dell'attività può essere regolato orariamente dall'Amministrazione per esigenze organizzative.

  • Codice di procedura penale (art. 666, comma 2)

    Norma richiamata in relazione all'inammissibilità del reclamo: il Tribunale può dichiarare inammissibile una doglianza già decisa salvo che emergano fatti nuovi debitamente indicati; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato tale novità.

  • D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (art. 72, comma secondo)

    Richiamato dal ricorrente come presunta norma violata in relazione alla valutazione del danno e dei lavori di ripristino; la Corte ha ritenuto la questione di natura civilistica e priva di novità tale da giustificare il reclamo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2018

    Principio richiamato sul divieto di afflittività ingiustificata nel trattamento penitenziario: limita misure organizzative che si traducano in trattamento sostanzialmente vessatorio; la Corte di Cassazione lo applica richiedendo motivazioni apprezzabili per differenziazioni tra comuni e 41-bis.

Massime di principio

  • La regolazione oraria dell'uso di pentolame/fornelli in carcere rientra nelle scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria e non sempre configura violazione del diritto di alimentarsi: va valutata la ragionevolezza e proporzionalità della misura.
  • Una differenziazione tra detenuti comuni e detenuti al 41-bis è ammissibile purché sia giustificata da concrete esigenze di ordine, sicurezza o organizzazione e non abbia il fine o l'effetto di aumentare ingiustificatamente l'afflittività del regime speciale rispetto al regime comune.
  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente la nullità del provvedimento: chi la invoca deve indicare con precisione l'argomento decisivo non valutato e dimostrare la rilevanza ai fini della decisione.
  • Reclami ripropositi su questioni già decise possono essere dichiarati inammissibili se non vengono indicate e documentate specifiche novità di fatto o di diritto che giustifichino la riapertura della questione.
  • Questioni relative all'obbligo di risarcire o al momento e modalità del ripristino dei danni materiali ricadono, in larga misura, nell'ambito civilistico e non sempre sono idonee a fondare un reclamo penitenziario, salvo fatti nuovi e rilevanti.

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