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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9999/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che il ricorrente era già stato perseguito per il medesimo fatto (rientro illegittimo in Italia dopo espulsione) ai sensi dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, dopo un'espulsione eseguita in data 21/11/2018; 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per il diniego dell'esimente del fatto di particolare tenuità. La questione centrale è se i due procedimenti riguardassero lo stesso fatto materiale (ilmedesimo rientro dopo la stessa misura di espulsione) oppure rientri successivi o diversi ordini di espulsione che giustificherebbero autonomi procedimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, perché la corte di merito non aveva verificato adeguatamente se i procedimenti riguardassero il medesimo illecito materiale (rientro dopo lo stesso ordine di espulsione) o fatti diversi derivanti da distinti provvedimenti di espulsione (misura di sicurezza ordinata dal giudice vs provvedimento amministrativo). Ha precisato che la diversità del fatto può sussistere solo se vi sono diversi provvedimenti di espulsione; il secondo motivo (art. 131-bis) è stato assorbito. Il giudice del rinvio dovrà svolgere un nuovo giudizio, senza vincoli sulla decisione nel merito ma con motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 235 cod. pen.

    Norma che sanziona l'illegittimo rientro nel territorio nazionale da parte di stranieri espulsi. La Corte ha ritenuto che, pur essendo diversa la qualificazione normativa rispetto al d.lgs. 286/1998, essa e la norma richiamata puniscono la medesima condotta materiale (rientro illegittimo).

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede la sanzione per il rientro nel territorio dello Stato dopo l'espulsione amministrativa. Nel caso concreto era già stato instaurato un procedimento per tale norma in relazione al rientro successivo all'espulsione eseguita nel 2018; la Corte di cassazione richiede l'accertamento se il nuovo procedimento sia relativo allo stesso rientro o a diverso provvedimento di espulsione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituisce l'esimente per fatti di particolare tenuità. Nel caso è risultato logicamente dipendente dalla questione pregiudiziale del ne bis in idem e quindi assorbito dalla decisione di annullamento e rinvio.

  • principio del ne bis in idem

    Principio (sostanziale e costituzionale/eurounitario) che vieta di essere processati o puniti due volte per lo stesso fatto. La Corte ha richiamato la necessità di verificare l'identità del fatto materiale e la coincidenza dell'ordine di espulsione che lo ha generato per stabilire l'applicabilità del divieto.

Massime di principio

  • Per valutare la sussistenza del ne bis in idem tra procedimenti che sanzionano il rientro dopo espulsione occorre accertare se il rientro sanzionato in ciascun procedimento derivi dallo stesso provvedimento di espulsione: se sì, il nuovo giudizio è inammissibile;
  • La mera diversa qualificazione normativa (es. art. 235 c.p. vs art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998) non esclude automaticamente il ne bis in idem quando la condotta materiale è la stessa (il medesimo rientro illecito);
  • La distinzione tra espulsione come misura di sicurezza (ordinata dall'autorità giudiziaria) e espulsione amministrativa rileva solo se dai provvedimenti emerge una differenza oggettiva che giustifichi considerare i fatti come diversi; in assenza di tale verifica il giudice deve accertarla prima di consentire un secondo processo;
  • Le eccezioni relative all'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità) sono di norma subordinate a questioni di previa legittimità del processo (p.es. ne bis in idem): se il procedimento è precluso dal ne bis in idem, le questioni sostanziali possono essere assorbite;
  • In caso di annullamento per carenza motivazionale, il giudice del rinvio non è vincolato sul merito ma deve fornire motivazione adeguata e specifica sul punto controverso (identità del fatto, natura del provvedimento di espulsione, eventuali rientri distinti).
  • Difesa pratica: in casi di rientro dopo espulsione, sollevare tempestivamente il tema del ne bis in idem e produrre/documentare i provvedimenti di espulsione per dimostrare la coincidenza o la diversità degli ordini di espulsione.

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